La manifestazione
LA SCHEDA
Multe salate per chi sgarra
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PORTO S.STEFANO. Tre articoli. Nel primo afferma che è promossa la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. A tal fine chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo deve comunicare l'esercizio di tale attività alla Direzione generale della pesca marittima del Ministero delle politiche alimentari, agricole e forestali. L''articolo 2 riguarda l'attività di controllo e stabilisce che chi non esibisce l'attestazione dell'invio della dichiarazione deve sospendere l'attività di pesca e mettersi in regola entro 10 giorni. Per quanto riguarda le sanzioni, l'articolo si rifà a non ben identificate "disposizioni normative vigenti". L'articolo 3 informa che le disposizioni si applicano dal 90º giorno dalla pubblicazione. Infine il modulo: cognome, nome, cittadinanza, luogo di nascita professione, residenza, indirizzo, sesso, codice fiscale; tipologia di pesca, regione in cui è praticata la pesca.
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