La manifestazione
Tutti assolti per il gazebo
Pierluigi Sposato
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BIG PIZZA. Il gazebo al momento del sequestro e poi smontatoRibaltata in appello la sentenza di primo grado
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GROSSETO. Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Scagionati in appello i tre tecnici condannati in primo grado per il gazebo del Big Pizza di via IV Novembre. Risaliva al settembre 2009 la sentenza del giudice Addimandi, la prima della serie relativa ai manufatti ritenuti abusivi dalla Procura di via Monterosa. Ieri alle 14, la terza sezione della Corte di appello di Firenze ha letto il dispositivo che assolve i tre imputati. Erano sotto accusa i due funzionari comunali - l'architetto Rosanna Chionsini, funzionario responsabile dell'istruttoria (avvocati Nicola Tamburro e Luciano Giorgi), e il geometra Stefania Radi, istruttore della pratica (avvocati Roberto Baccheschi e Umberto Gulina) - e l'architetto Monica Lenzi (difesa Paolo Valiani), incaricata di progettare il gazebo.
Erano stati condannati a 4 mesi e 12mila euro ciascuno (pena sospesa). Già assolti in primo grado i committenti, Danilo e Francesco Ceccarelli, titolari dell'esercizio: il sostituto procuratore Coniglio non aveva impugnato il proscioglimento. È stata un'udienza velocissima quella che si è tenuta davanti ai giudici fiorentini: il giudice relatore è stato estremamente sintetico nell'esporre il caso e ha invitato i difensori a parlare poco, anticipando che a giudizio della corte il fatto non sussisteva. Sulla stessa sintonia il procuratore generale Franco. Il presidente ha poi sostanzialmente invitato i difensori a non parlare affatto, ritenendo già acquisito un giudizio. Il presidente ha anche aggiunto che non riesce a spiegarsi come avrebbe potuto un semplice dipendente disapplicare il regolamento.
Insomma, strada spianata verso l'assoluzione sotto ogni punto di vista. Ai difensori - nessuno dei tre imputati era presente - non è rimasto altro che attendere il ritorno in aula dei giudici (Mazzi presidente, Franciolini e Terranova), che a fine mattinata si sono riuniti in un'unica camera di consiglio per deliberare su tutti i procedimenti all'ordine del giorno. Come in primo grado, i difensori avrebbero comunque voluto ribadire il principio che a un dipendente comunale non si può che chiedere di applicare gli atti; e che nessun dipendente può essere messo sotto accusa per aver fatto semplicemente il proprio dovere. Altro è, ed è materia da risolvere altrove, il ritenere illegittimo il regolamento, che deve essere quindi modificato nelle sedi opportune. In primo grado, il giudice Addimandi aveva ritenuto che il gazebo del Big Pizza fosse illegittimo perché non era affatto precario, non era sufficiente la Dia e non rispondeva nemmeno alla normativa regionale.
Aveva anche sentenziato che i tecnici del Comune sono professionalmente attrezzati e non possono invocare alcun tipo di "ignoranza", nemmeno trincerandosi dietro al regolamento comunale, perché la «gerarchia delle fonti» è chiara; e poi perché il fenomeno era già conosciuto all'interno dell'amministrazione comunale perché la polizia municipale aveva già segnalato il problema molto tempo prima. Anche l'architetto incaricato dal privato, secondo il giudice di prime cure, riveste una posizione di garanzia tale da poter scongiurare qualsiasi forma di illecito proprio per le sue conoscenze in materia.
«Il bagaglio professionale di Chionsini e Radi - aveva scritto il dottor Addimandi - avrebbe dovuto invece indurle a denunciare i profili, davvero macroscopici, di illegittimità, facendo essere parte dell'ufficio specificatamente preposto alla materia: tanto più che - come si è visto - la questione non era, nell'ambito dell'ente, "nuova" e tanto più che né al sindaco e tantomeno ai consiglieri comunali era istituzionalmente richiesto e ragionevolmente esigibile lo stesso bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche-giurisprudenziali dei singoli preposti, in organico alle varie articolazioni dell'ente». I committenti, invece, devono essere scagionati perché hanno agito in buona fede affidandosi a chi ne sapeva o doveva saperne più di loro.
Erano stati condannati a 4 mesi e 12mila euro ciascuno (pena sospesa). Già assolti in primo grado i committenti, Danilo e Francesco Ceccarelli, titolari dell'esercizio: il sostituto procuratore Coniglio non aveva impugnato il proscioglimento. È stata un'udienza velocissima quella che si è tenuta davanti ai giudici fiorentini: il giudice relatore è stato estremamente sintetico nell'esporre il caso e ha invitato i difensori a parlare poco, anticipando che a giudizio della corte il fatto non sussisteva. Sulla stessa sintonia il procuratore generale Franco. Il presidente ha poi sostanzialmente invitato i difensori a non parlare affatto, ritenendo già acquisito un giudizio. Il presidente ha anche aggiunto che non riesce a spiegarsi come avrebbe potuto un semplice dipendente disapplicare il regolamento.
Insomma, strada spianata verso l'assoluzione sotto ogni punto di vista. Ai difensori - nessuno dei tre imputati era presente - non è rimasto altro che attendere il ritorno in aula dei giudici (Mazzi presidente, Franciolini e Terranova), che a fine mattinata si sono riuniti in un'unica camera di consiglio per deliberare su tutti i procedimenti all'ordine del giorno. Come in primo grado, i difensori avrebbero comunque voluto ribadire il principio che a un dipendente comunale non si può che chiedere di applicare gli atti; e che nessun dipendente può essere messo sotto accusa per aver fatto semplicemente il proprio dovere. Altro è, ed è materia da risolvere altrove, il ritenere illegittimo il regolamento, che deve essere quindi modificato nelle sedi opportune. In primo grado, il giudice Addimandi aveva ritenuto che il gazebo del Big Pizza fosse illegittimo perché non era affatto precario, non era sufficiente la Dia e non rispondeva nemmeno alla normativa regionale.
Aveva anche sentenziato che i tecnici del Comune sono professionalmente attrezzati e non possono invocare alcun tipo di "ignoranza", nemmeno trincerandosi dietro al regolamento comunale, perché la «gerarchia delle fonti» è chiara; e poi perché il fenomeno era già conosciuto all'interno dell'amministrazione comunale perché la polizia municipale aveva già segnalato il problema molto tempo prima. Anche l'architetto incaricato dal privato, secondo il giudice di prime cure, riveste una posizione di garanzia tale da poter scongiurare qualsiasi forma di illecito proprio per le sue conoscenze in materia.
«Il bagaglio professionale di Chionsini e Radi - aveva scritto il dottor Addimandi - avrebbe dovuto invece indurle a denunciare i profili, davvero macroscopici, di illegittimità, facendo essere parte dell'ufficio specificatamente preposto alla materia: tanto più che - come si è visto - la questione non era, nell'ambito dell'ente, "nuova" e tanto più che né al sindaco e tantomeno ai consiglieri comunali era istituzionalmente richiesto e ragionevolmente esigibile lo stesso bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche-giurisprudenziali dei singoli preposti, in organico alle varie articolazioni dell'ente». I committenti, invece, devono essere scagionati perché hanno agito in buona fede affidandosi a chi ne sapeva o doveva saperne più di loro.
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