Il Tirreno

Grosseto

«Corruzione? Quello è un altro processo»

<b>DIFENSORE</b> l&#146;avvocato Carlo Valle assiste il geometra Roberto Serafini
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DIFENSORE l’avvocato Carlo Valle assiste il geometra Roberto Serafini

Valle: Sant'Antonio, la condanna riguarda la lottizzazione abusiva

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 GROSSETO. Sulla vicenda di Campagnatico e Serafini, riceviamo questa lettera dall'avvocato Valle. Scrivo la presente quale difensore del geometra Roberto Serafini poiché al ritorno dalle vacanze estive ho preso visione dell'articolo "Ci fu corruzione per Sant'Antonio", apparso sul vostro giornale in data 1 agosto 2010 e dopo aver letto anche i motivi e le trascrizioni dei verbali d'udienza del processo, posti a fondamento della sentenza di condanna emessa dal giudice unico del Tribunale di Grosseto nei confronti di Serafini, Racioppi, Rum e Concu, è mio dovere precisare quanto segue.  Il processo ha per oggetto, esclusivamente, come si evince chiaramente dal capo d'imputazione, una presunta (siamo al primo grado di giudizio!) lottizzazione abusiva, reato contravvenzionale di carattere edilizio e non certamente l'assai più grave delitto di corruzione, come invece indicato nel titolo del vostro articolo, che solo incidentalmente è in esso richiamato, come reato per il quale si procede con separato processo.  Dunque non è vero che si è accertato che ci fu la corruzione per Sant'Antonio, in quanto il relativo processo non è neppure iniziato.  Del resto lo stesso giudice di primo grado in una delle numerose ordinanze (udienza del 20 luglio 2009) che hanno caratterizzato questo processo, ha tenuto a precisare: "...ritenuto che dal capo d'imputazione emerge chiaramente.... il fatto contestato agli imputati e che il riferimento all'accordo corruttivo è un inciso che nulla aggiunge al reato contestato nel presente giudizio, ritenuto altresì che non sia neanche configurabile un rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e il procedimento penale per corruzione tutt'ora nella fase delle indagini preliminari...", salvo poi accennare ad un accordo corruttivo alla pag. 14 della sentenza, senza che tale ipotesi di reato sia effettivamente in contestazione!  Per quanto invece riguarda l'affermazione ritenuta "illuminante" ed affidabile nell'articolo, fatta dal teste Rossi come riportata nello stesso: "Mi sono sentito un po' stretto fra la porta e l'uscio, cioè mi chiedeva dei soldi sennò... Queste cose me le ricordo bene, le mie pratiche invece di star sopra stavano sotto, mi ricordo benissimo questa frase: "invece di star sopra le metto sotto.."; non consente davvero di dedurre fondate illazioni di colpevolezza. Si osserva infatti che in questo caso si sarebbe potuto trattare eventualmente di tentata concussione e non di corruzione, ma l'illecito sarebbe assai "particolare" ovvero "impossibile" visto che si trattava di n.2 Dia, e non di permessi di costruire; e tutti sappiamo che a differenza dei permessi a costruire, le Dia non vengono rilasciate dal Comune, ma vengono semplicemente presentate sottoscritte dal committente dei lavori ed asseverate dal tecnico, dopodichè trascorsi venti giorni divengono esecutive ed i lavori possono esser iniziati, salvo contestazioni e rilievi dell'ufficio.  Forse lo stare "sotto" è eventualmente un elemento favorevole al presentatore delle Dia, poiché trascorsi i venti giorni, in assenza di rilievi da parte del Comune (i controlli sono a campione e comunque di pertinenza della polizia municipale, come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale) queste divengone esecutive.  Il geometra Serafini, che ricordiamo esser stato per il Comune di Campagnatico un semplice istruttore tecnico esterno a contratto a tempo determinato, proporrà in questi giorni appello avverso la suddetta sentenza. Avv. Carlo Valle  Il Tirreno ha riportato quanto scritto dal giudice nelle motivazioni depositate il 30 luglio 2010. A pagina 13, trattando la posizione Concu, il dottor Bilisari scrive che «per quanto riguarda l'accordo corruttivo descritto nel capo di imputazione si rinvia al punto dedicato al Serafini». Questo si trova a pagina 14: «Considerando il suo ruolo ricoperto in Comune, i gravi precisi e concordanti indizi a suo carico (tra cui anche la frase delle pratiche che stavano sotto, ndr)... fanno ritenere sussistente quell'accordo corruttivo descritto nel capo di imputazione». L'articolo riportava poi chiaramente, già dalle prime righe, che la condanna era relativa alla lottizzazione abusiva (elemento sottolineato in evidenza anche nel titolo) e che la corruzione era oggetto di altro procedimento. Anche quando venne data la notizia della condanna (edizione del 2 giugno) venne indicato che l'imputazione era relativa alla lottizzazione abusiva. La corruzione è elemento "nuovo", per così dire, introdotto dal giudice nelle motivazioni e come tale è stato segnalato nell'articolo dell'1/8. (p.s.)

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