Il dolore
LA LEGGE REGIONALE
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LA LEGGE REGIONALE Guinzagli e spazi attrezzati Ecco cosa dice la Legge Regionale numero 59 del 20 ottobre 2009, per la tutela degli animali. "Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche: ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. 'Aree e percorsi destinati ai cani': i comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature dove possono essere liberi».
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