Il Tirreno

Grosseto

Angelo Properzi assolto non calunniò tecnici e proprietà di Torre Ciana

<b>TORRE CIANA</b> forte costiero a Monte Argentario
◗
TORRE CIANA forte costiero a Monte Argentario

Depositate le motivazioni del giudice Compagnucci «Attività meritoria contro atti edilizi illegittimi»

2 MINUTI DI LETTURA





 PORTO SANTO STEFANO. «Angelo Properzi, nella sua qualità di rappresentante del Wwf di Grosseto, svolgeva meritoria attività di denuncia, che avrebbe consentito alla pubblica accusa di ravvisare plurimi profili di illegittimità nella pratica edilizia interessata». E' il succo delle motivazioni dell'assoluzione, da parte del giudice Compagnucci, di Properzi dall'accusa di calunnia.  «E non può essere ritenuto responsabile di calunnia solo perché ha indicato l'attività di costruzione delle mura come prodromica alla realizzazione di una volumetria, in quanto il dato importante è che la denuncia di illegittimità di intervento complessivo si sia rivelata fondata».  Ecco perché il giudice Sergio Compagnucci ha assolto Properzi (il fatto non sussiste - difesa Burzi) dall'accusa di false denunce (dicembre 2005) in merito ai lavori di conservazione e risanamento a Torre Ciana (murature, finestre e porta), con la presunta calunnia rivolta nei confronti dell'architetto Panzera e dell'ingegner Leonardi, nonché della Rei spa. Motivazioni depositate dopo che il dispositivo era stato letto il 22 febbraio.  L'accusa (che aveva chiesto 2 anni), secondo Compagnucci, «avrebbe dovuto valutare l'esposto-denuncia nella sua interezza e non limitarsi a singole allegazioni. Avrebbe dovuto cioè domandarsi se l'accusa complessivamente mossa fosse falsa e destituita del benché minimo fondamento». Le questioni sollevate dal ct della Procura, l'ingegner Savelli, sarebbero state «più giuridiche che tecniche». E non importa se vi sia stato il parere favorevole della Sovrintendenza perché «vi erano plurimi elementi per ritenere la macroscopica illegittimità dei titoli. L'iter della pratica in oggetto risultava quanto meno sospetto», osserva a proposito delle decisioni del collegio ambientale su un bene vincolato perché di interesse culturale e pubblico. E la Sovrintendenza non aveva motivato il parere a proposito del restauro di un muro preesistente. Inoltre, sempre secondo Compagnucci, la Sovrintendenza si sarebbe limitata a esprimersi sulla compatibilità paesaggistica (il restauro richiede un'autorizzazione e non un parere).  C'è poi il problema delle quote di terreno, intorno e interne al muro, riportate nel progetto. Lo stesso ingegner Savelli, nota il giudice, aveva dichiarato che «se il progettista avesse indicato correttamente la pendenza dei terreni, non sarebbe stata possibile la realizzazione della muratura prevista in progetto... Si sarebbe potuta fare se sbancava», ma lo sbancamento non era indicato. Esempio illuminante, secondo il giudice Sergio Compagnucci, della falsità delle indicazioni riportate nel progetto. E poi «l'intervento su un rudere pressoché inesistente non può considerarsi ristrutturazione bensì nuova costruzione. Come osservato dall'ingegner Savelli non c'erano elementi per poter affermare la preesistenza della cinta muraria con le altezze indicate in progetto». Le quote di livello inesatte avevano «indubbiamente condizionato il rilascio delle autorizzazioni» e anche la concessione edilizia doveva «considerarsi affetta da illegittimità».

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash
Bolkestein

Spiagge, indennizzi: così verranno risarciti i balneari che perdono le aste – Come si calcola il valore da rimborsare

di Matteo Tuccini