Finanza
GROSSETO
«Modifiche non legittime»
Alfredo Faetti
Modifiche unilaterali delle clausule contrattuali. Questo è il punto di partenza di chi sostiene l'illegittimità del deposito cauzionale di 40 euro introdotto dal Fiora e dall'Ato 6. E su questo punto potrebbero far presa tutti i cittadini-utenti che decideranno di contestare la prossima bolletta dell'Acquedotto
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GROSSETO. Modifiche unilaterali delle clausule contrattuali. Questo è il punto di partenza di chi sostiene l'illegittimità del deposito cauzionale di 40 euro introdotto dal Fiora e dall'Ato 6. E su questo punto potrebbero far presa tutti i cittadini-utenti (in molti, secondo le previsioni) che decideranno di contestare la prossima bolletta dell'Acquedotto.
A tale proposito il testo della delibera 5 riporta: «l'Assemblea delibera di stabilire che in sede di prima applicazione della cauzione, per tutti gli utenti già esistenti, Acquedotto del Fiora provveda all'addebito effettivo della stessa nella seconda fattura utile successiva all'approvazione della presente delibera (in caso di assenza di domiciliazione bancaria)».
Ergo, cauzione anche per coloro che avevano già il contratto, che vedranno addebitarsi i 40 euro pur non essendo previsti al momento della firma. Modifica unilaterale, appunto. Ma questa non può di per sè essere considerata "illegale". Il decreto legge Bersani 223 del 2006, infatti, prevede nei contratti di durata può essere prevista la facoltà di modoficare unilateralmente le condizioni di contratto «qualora sussista un giustificato motivo». E il suo motivo il Fiora l'ha ribadito più volte: bilanciare la morosità. Ma questa giustificazione non ha convinto i molti oppositori della delibera. A chi spetta stabilire la validità di questa motivazione lo spiega l'avvocato Domenico Finamore. «La validità del motivo per cui viene modificato unilateralmente le clausule di un contratto viene verificata là dove c'è la contestazione. Questa è la norma generale e vale per tutti i casi simili a questo. Il consumatore che non trova valide le motivazioni per queste variazioni, può rivolgersi alle autorità competenti e contestare la decisione presa dall'azienda. Successivamente, in sede di contestazione, sarà il giudice a stabilire se questo il motivo di tale modifica sia giusto o sbagliato».
Anche la Confconsumatori di Grosseto (la prima a sollevare la questione dell'illegittimità) torna sull'argomento.
«Insistiamo a che il Gestore ci fornisca la delibera del C.d.a. sottoposta per la definitiva approvazione dell'Ato, così come prevede il regolamento del servizio idrico integrato.
Insistiamo perchè, dove mancasse il crisma della sostanziale e formale legittimità al provvedimento di cui tanto si discute, ben altri e più importanti scenari si aprirebbero.
Proponiamo a tutte le parti a vario titolo coinvolte nella vicenda una moratoria, per promuovere un tavolo su questa problematica».
A tale proposito il testo della delibera 5 riporta: «l'Assemblea delibera di stabilire che in sede di prima applicazione della cauzione, per tutti gli utenti già esistenti, Acquedotto del Fiora provveda all'addebito effettivo della stessa nella seconda fattura utile successiva all'approvazione della presente delibera (in caso di assenza di domiciliazione bancaria)».
Ergo, cauzione anche per coloro che avevano già il contratto, che vedranno addebitarsi i 40 euro pur non essendo previsti al momento della firma. Modifica unilaterale, appunto. Ma questa non può di per sè essere considerata "illegale". Il decreto legge Bersani 223 del 2006, infatti, prevede nei contratti di durata può essere prevista la facoltà di modoficare unilateralmente le condizioni di contratto «qualora sussista un giustificato motivo». E il suo motivo il Fiora l'ha ribadito più volte: bilanciare la morosità. Ma questa giustificazione non ha convinto i molti oppositori della delibera. A chi spetta stabilire la validità di questa motivazione lo spiega l'avvocato Domenico Finamore. «La validità del motivo per cui viene modificato unilateralmente le clausule di un contratto viene verificata là dove c'è la contestazione. Questa è la norma generale e vale per tutti i casi simili a questo. Il consumatore che non trova valide le motivazioni per queste variazioni, può rivolgersi alle autorità competenti e contestare la decisione presa dall'azienda. Successivamente, in sede di contestazione, sarà il giudice a stabilire se questo il motivo di tale modifica sia giusto o sbagliato».
Anche la Confconsumatori di Grosseto (la prima a sollevare la questione dell'illegittimità) torna sull'argomento.
«Insistiamo a che il Gestore ci fornisca la delibera del C.d.a. sottoposta per la definitiva approvazione dell'Ato, così come prevede il regolamento del servizio idrico integrato.
Insistiamo perchè, dove mancasse il crisma della sostanziale e formale legittimità al provvedimento di cui tanto si discute, ben altri e più importanti scenari si aprirebbero.
Proponiamo a tutte le parti a vario titolo coinvolte nella vicenda una moratoria, per promuovere un tavolo su questa problematica».
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