Proteste
Mezza Toscana ha piscine abusive
Gabriele Baldanzi
Nel pasticcio procedurale combinato da Regione e Comuni rischiano di pagare i cittadini Ci sono sentenze dei giudici che annullano la pratica della Dia e impongono la licenza edilizia
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GROSSETO. Una complessa questione tecnico-giuridica che si trascina da anni. A monte della clamorosa notizia di 104 indagati a Capalbio, per aver realizzato altrettante piscine attraverso una semplice dia, c’è la solita storia italiana. Il caso, sollevato dalla Procura di Grosseto, è relativo alle autorizzazioni edilizie necessarie per la costruzione di piscine. La mancanza di una specifica individuazione del manufatto “piscina” nella normativa edilizia primaria (quella statale), ha dato luogo infatti ad una situazione di cronica incertezza.
Lo conferma anche il presidente del Comitato regionale toscano dei geometri, il senese Massimo Bocci. In Toscana tutti i comuni fanno come Capalbio. «Non conosciamo ancora l’esatto motivo dell’indagine che sta portando avanti la Procura di Grosseto - commenta Massimo Bocci - non sappiamo come e perchè è partita l’inchiesta ed è quindi difficile assumere una posizione. Non vi è dubbio, però, che la materia si presta ad interpretazioni diverse, così come è vero che tutti i comuni toscani, ancor prima della modifica della legge da parte di Berlusconi, consentivano la realizzazione di piscine attraverso la procedura di dia, in forza di un orientamento interpretativo della normativa regionale». Per i manufatti interrati non basta la dia. Negli ultimi tempi, però, le sentenze dei giudici hanno un pò chiarito il quadro facendo luce sul tipo di provvedimento comunale (autorizzazione, denuncia, permesso) che abilita alla costruzione di questi manufatti. E’ stato precisato, per esempio, che la realizzazione di una piscina “sono lavori di costruzione edilizia per i quali occorre la concessione non soltanto quelli di realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo ma anche quelli in tutto o in parte interrati che comunque trasformano durevolmente l’area impegnata”. I pronunciamenti di Cassazione e Consiglio di Stato.
Con riferimento specifico alla realizzazione di piscine i giudici della Cassazione hanno anche stabilito che “costituiscono lavori edilizi necessitanti il preventivo rilascio della concessione (sostituita dal permesso di costruire a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 380/2001) non soltanto quelli per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto interrati”. Sulla stessa linea la giurisprudenza del Consiglio di Stato: “La costruzione, ancorché interrata, di una piscina costituisce costruzione edilizia soggetta a concessione edilizia”. La legge dice una cosa, ma nella realtà se ne fa un’altra. Insomma pronunciamenti che non lascerebbero dubbi sul da farsi, sulla necessità del “permesso di costruire” (prima concessione edilizia) per la realizzazione di una piscina adibita a qualsiasi uso. La realtà, però, è diversa: la normativa statale, infatti, secondo i Comuni, sarebbe stata “superata”, per specifiche previsioni, dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici comunali. Per quanto riguarda le piscine private, si è finito così per considerarle “pertinenze di abitazioni”, ritenendo di poter fare riferimento a titoli edilizi diversi dalla concessione edilizia.
Per il consiglio di Stato la piscina non è una pertinenza. Si è ritenuto, in pratica, che una dia (dichiarazione di inizio attività) potesse legittimare la costruzione di piscine private al servizio di ville ed abitazioni. Almeno fino a quando il Consiglio di Stato ha posto un nuovo serio ostacolo (ignorato nella prassi o in vario modo aggirato) stabilendo che “le piscine non possono essere comprese fra le pertinenze che beneficiano dell’autorizzazione gratuita, in quanto non sono necessariamente complementari all’uso delle abitazioni; pertanto, ai progetti di costruzione di piscine non è applicabile l’istituto del silenzio-assenso”.
Lo conferma anche il presidente del Comitato regionale toscano dei geometri, il senese Massimo Bocci. In Toscana tutti i comuni fanno come Capalbio. «Non conosciamo ancora l’esatto motivo dell’indagine che sta portando avanti la Procura di Grosseto - commenta Massimo Bocci - non sappiamo come e perchè è partita l’inchiesta ed è quindi difficile assumere una posizione. Non vi è dubbio, però, che la materia si presta ad interpretazioni diverse, così come è vero che tutti i comuni toscani, ancor prima della modifica della legge da parte di Berlusconi, consentivano la realizzazione di piscine attraverso la procedura di dia, in forza di un orientamento interpretativo della normativa regionale». Per i manufatti interrati non basta la dia. Negli ultimi tempi, però, le sentenze dei giudici hanno un pò chiarito il quadro facendo luce sul tipo di provvedimento comunale (autorizzazione, denuncia, permesso) che abilita alla costruzione di questi manufatti. E’ stato precisato, per esempio, che la realizzazione di una piscina “sono lavori di costruzione edilizia per i quali occorre la concessione non soltanto quelli di realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo ma anche quelli in tutto o in parte interrati che comunque trasformano durevolmente l’area impegnata”. I pronunciamenti di Cassazione e Consiglio di Stato.
Con riferimento specifico alla realizzazione di piscine i giudici della Cassazione hanno anche stabilito che “costituiscono lavori edilizi necessitanti il preventivo rilascio della concessione (sostituita dal permesso di costruire a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 380/2001) non soltanto quelli per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto interrati”. Sulla stessa linea la giurisprudenza del Consiglio di Stato: “La costruzione, ancorché interrata, di una piscina costituisce costruzione edilizia soggetta a concessione edilizia”. La legge dice una cosa, ma nella realtà se ne fa un’altra. Insomma pronunciamenti che non lascerebbero dubbi sul da farsi, sulla necessità del “permesso di costruire” (prima concessione edilizia) per la realizzazione di una piscina adibita a qualsiasi uso. La realtà, però, è diversa: la normativa statale, infatti, secondo i Comuni, sarebbe stata “superata”, per specifiche previsioni, dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici comunali. Per quanto riguarda le piscine private, si è finito così per considerarle “pertinenze di abitazioni”, ritenendo di poter fare riferimento a titoli edilizi diversi dalla concessione edilizia.
Per il consiglio di Stato la piscina non è una pertinenza. Si è ritenuto, in pratica, che una dia (dichiarazione di inizio attività) potesse legittimare la costruzione di piscine private al servizio di ville ed abitazioni. Almeno fino a quando il Consiglio di Stato ha posto un nuovo serio ostacolo (ignorato nella prassi o in vario modo aggirato) stabilendo che “le piscine non possono essere comprese fra le pertinenze che beneficiano dell’autorizzazione gratuita, in quanto non sono necessariamente complementari all’uso delle abitazioni; pertanto, ai progetti di costruzione di piscine non è applicabile l’istituto del silenzio-assenso”.
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