Il Tirreno

Firenze

Da moschea a bottega artigiana. Il Tar: «È un fondo commerciale»

di Matteo Leoni
Un momento di preghiera nella moschea sotto sfratto di borgo Allegri (foto d’archivio)
Un momento di preghiera nella moschea sotto sfratto di borgo Allegri (foto d’archivio)

La proprietà dei locali di borgo Allegri vince il ricorso al tribunale amministrativo. Entro aprile intanto il luogo di culto si trasferirà nella ex banca di piazza dei Ciompi

25 marzo 2024
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FIRENZE. Entro il mese di aprile, sebbene con qualche ritardo sulla tabella di marcia, la moschea di Firenze si trasferirà negli edifici della ex banca di piazza dei Ciompi: «Ci stiamo lavorando» garantisce l’imam Izzedin Elzir. Intanto la società proprietaria della vecchia sede di borgo Allegri ha vinto la battaglia davanti al Tar. La destinazione d’uso dei locali sarà commerciale e artigianale e non culturale e di culto. Un risultato importante per la proprietà, la Finvi Investimenti Industriali ed Immobiliari srl di Prato, che adesso si trova in possesso di un immobile di valore più alto e con un potenziale di vendita sicuramente superiore rispetto a quello che avrebbe avuto nel caso di modifica della destinazione d’uso. Il verdetto arriva, occorre sottolineare, quando ormai la materia del contendere era di fatto cessata, dal momento che la moschea è stata posta sotto sfratto e che la comunità islamica fiorentina ha individuato dei nuovi locali dove trasferirsi.

Con un’ordinanza del 16 dicembre 2020 il Comune aveva ordinato all’associazione Comunità Islamica di Firenze e Toscana di procedere «a variazione catastale per riportare l’unità immobiliare alla destinazione riconosciuta fin dal 2005 di luogo culturale e di culto». Al contempo si ordinava la demolizione della copertura della corte interna.

La Finvi nel 2021 ha impugnato il provvedimento davanti al Tar, per la parte in cui si ordinava alla Comunità Islamica di provvedere alla variazione catastale. Secondo la tesi dell’amministrazione comunale, si spiega nella sentenza del Tar, «il cambio di destinazione d’uso sarebbe stato già in essere nell’anno 2005 e sarebbe stato riconosciuto realizzabile senza titolo, legittimando, di fatto, urbanisticamente, la destinazione dei locali ad attività culturale e di culto». Dunque, in base a questa tesi, l’ordinanza chiedeva solo di formalizzare una situazione già consolidata di fatto.

La Finvi ha impugnato il provvedimento davanti al tribunale amministrativo, allegando, si legge sempre nella sentenza, «documentazione da cui risulta che le unità immobiliari avevano destinazione industriale o artigianale, trattandosi di bottega fiorentina con locale commerciale sul fronte strada e locale artigianale sul retro».

A sua volta anche l’associazione Comunità islamica di Firenze e Toscana si è costituita in giudizio chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stato convalidato lo sfratto dei locali, «per cui essa avrebbe reperito altro immobile per il culto ove si trasferirà entro il 1 aprile 2024. Sarebbe venuto meno, quindi il presupposto per la variazione catastale dell’immobile».

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della Finvi sottolineando, tra l’altro, che «in materia edilizia, la destinazione d'uso esclusivamente di fatto è essenzialmente irrilevante, atteso che deve essere considerata soltanto quella che risulta dagli atti amministrativi». Dalla documentazione depositata dalla società pratese, si legge ancora in sentenza, «risulta inequivocabilmente che le unità immobiliari interessate dall’ordinanza impugnata hanno destinazione d’uso commerciale e artigianale». Per questo motivo, sostengono ancora i giudici del Tar, «risulta quindi del tutto irrilevante l’uso, di fatto, delle unità immobiliari con finalità direzionali, specificamente di culto, non essendo mai intervenuto un atto amministrativo modificativo della originaria destinazione d’uso».

«Ne deriva – si legge nelle conclusioni del provvedimento – la illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui si ordina all’associazione locataria delle unità immobiliari di modificare la classificazione catastale delle particelle di cui è titolare la società ricorrente».


 

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