La manifestazione
Morte di Elisa Rossi, condannato il conducente: ecco le motivazioni della sentenza
Arcidosso, per il decesso della 21enne è stato condannato a 4 anni un giovane fiorentino. Mancava il guard rail ma il guidatore era positivo ad alcol e droga
FIRENZE. «Se l’imputato non avesse guidato in quel modo, non avrebbe perso il controllo del veicolo e non sarebbe uscito di strada. L’assenza di un guardrail costituisce una concausa preesistente che non interrompe il nesso causale ma può essere valutata per graduare la colpa».
Così il giudice Marco Mezzaluna ha valutato le osservazioni in merito al concorso di colpa da parte dell’ente proprietario della strada nel processo che vedeva imputato per omicidio stradale Mattia Nieddu, 26 anni, fiorentino, condannato con il rito abbreviato a 4 anni. Era accusato dell’incidente del 6 febbraio 2021 nel quale perse la vita Elisa Rossi, 21 anni, anche lei di Firenze e abitante da qualche tempo a Greve in Chianti, e nel quale rimase ferita gravemente un’amica all’epoca 22enne abitante a Bagno a Ripoli. L’incidente era avvenuto sulla provinciale 160 Amiatina, all’altezza del Monumento ai Caduti di Arcidosso. Nieddu era alla guida di una Peugeot 208; secondo l’imputazione era positivo ad alcol (1,9 grammi per litro – quattro volte oltre al limite) e cannabinoidi, aveva perso il controllo durante il sorpasso in curva di una Fiat Panda, l’auto era finita in una scarpata schiantandosi contro un albero. Il dispositivo era stato letto a febbraio, adesso sono state depositate le motivazioni e anche l’integrazione, con la quale Nieddu viene ammesso alla detenzione domiciliare sempre per 4 anni, con la possibilità di uscire in determinati orari e giorni e per precise finalità. L’imputato – cui è stata revocata la patente e confiscata l’auto – è stato anche condannato a risarcire con 100mila euro la famiglia di Elisa (i fratelli e le nonne) parte civile con l’avvocata Maria Grazia Esposito di Napoli. Il pm Salvatore Ferraro aveva sollecitato tre anni.
Il difensore Francesca Cima aveva sostenuto il concorso di colpa della Provincia per non aver installato in quella curva protezioni tali da evitare la fuoriuscita dalla sede stradale. Un punto che ha trovato concorde il consulente del pm, l’ingegner Angelo Lupo, che aveva notato la mancanza della barriera e di non sapere perché i recenti lavori di ammodernamento non avessero interessato anche quel tratto in curva. La Provincia aveva spiegato che la curva non era stata protetta perché non risultavano dati statistici di incidenti stradali avvenuti lì. È vero, nota il giudice, che se ci fosse stato il guardrail l’uscita di strada non sarebbe avvenuta o sarebbe avvenuta con modalità diverse, «ma ciò, pur rappresentando una possibile concausa, peraltro preesistente, dell’evento non ha alcuna efficacia interruttiva del nesso causale tra condotta di guida e morte della vittima». Perché ciò che conta «è la condotta di guida gravemente colposa dell’imputato». La concausa è stata valutata come un’attenuante equivalente all’aggravante della positività ad alcol e sostanze stupefacenti.
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