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Stadio Franchi, il Tar rigetta il ricorso della Fondazione Nervi contro il restyling

Stadio Franchi, il Tar rigetta il ricorso della Fondazione Nervi contro il restyling

Secondo i giudici amministrativi gli eredi dell’architetto non possono esercitare il diritto d’autore per difenderne l’opera da modifiche

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FIRENZE Il Tar della Toscana ha giudicato inammissibile il ricorso della fondazione Nervi sul restyling dello stadio 'Franchi' di Firenze. Il ricorso era stato presentato dalla fondazione presieduta da Marco Nervi, nipote di Pier Luigi Nervi, per chiedere l'annullamento della delibera con cui il Comune di Firenze, nell'aprile scorso, ha approvato il progetto definitivo di ristrutturazione dell'impianto sportivo situato nel quartiere di Campo di Marte, progetto firmato dall'architetto David Hirsch dello studio Arup, vincitore di un concorso internazionale. Nessun commento ufficiale da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella, alla sentenza odierna del Tar ma da Palazzo Vecchio trapela soddisfazione e si fa sapere come si continua a lavorare con costanza e perseveranza al progetto.

La Fondazione degli eredi Nervi aveva fatto ricorso puntando in particolare sul fatto che la mega tettoia sarebbe da considerare lesiva dell'identità dello stadio progettata dall'architetto Pier Luigi Nervi. Il ricorso chiedeva l'annullamento della delibera con cui il Comune di Firenze, nell'aprile scorso, ha approvato il progetto definitivo di ristrutturazione dello stadio, firmato dallo studio Arup, vincitore di un concorso internazionale. Il Tar spiega che la Fondazione non ha "competenza a curare e tutelare tutti gli aspetti dell''eredità' dell'architetto Nervi, ma solo compiti ben specificati e circoscritti che non comprendono per nulla anche la posizione soggettiva" legata alla tutela del diritto morale d'autore Nella sentenza si fa riferimento alla tutela del diritto morale d'autore che può essere "esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest'ultimo . "Ed è altresì chiaro che lo studio e l'attuazione delle modifiche sono facoltà strettamente personali, che possono essere esercitate solo dall'autore, e non dai suoi eredi", si legge ancora nella sentenza.

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di Redazione web