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Firenze, ritarda il parto e causa grave disabilità alla bimba: ginecologa di Careggi condannata a un maxi risarcimento

di Pietro Barghigiani
Firenze, ritarda il parto e causa grave disabilità alla bimba: ginecologa di Careggi condannata a un maxi risarcimento

Danni cerebrali alla bimba per un’ecografia letta male, ignorata la sofferenza fetale. Il policlinico e la dottoressa che seguiva la mamma dovranno risarcire 1,7 milioni

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FIRENZE. Una valutazione più attenta dell’ecografia avrebbe cambiato la vita di una bimba che un errore umano, il destino non c’entra, ha condannato a un’esistenza da disabile. Sarebbe bastato leggere in quelle immagini la sofferenza di un feto e anticipare il parto all’ottavo mese di gravidanza. Una ventina di giorni, al massimo un mese, e la piccola Anna (nome di fantasia, ndr) oggi sarebbe un’altra adolescente. Una ragazzina libera di costruirsi un futuro che le è stato privato da una serie di negligenze mediche.

Nata con una grave ipossia cerebrale, il tormento della bimba e dei suoi genitori è diventato una sentenza di condanna in sede civile a carico della ginecologa che seguiva la mamma e dell’Azienda ospedaliera di Careggi. Un risarcimento in solido, riconosciuto dal tribunale di Firenze, superiore al milione e 700mila euro per le varie voci di danno, dal biologico al non patrimoniale, dalla sofferenza soggettiva all’invalidità permanente. Una somma destinata alla bimba (per lei la cifra maggiore) e ai genitori.

Un parto cesareo d’urgenza non servì a rimediare alla sequela di colpe sanitarie la cui sommatoria fu di far nascere una bimba con una grave paresi e altri deficit cognitivi e motori. Una causa che arriva al primo grado di giudizio con il carico pesante delle consulenze tecniche d’ufficio che non lasciano spazi alle difese. È la stessa Aouc a mettere subito le mani avanti nella causa: «Eventuali omissioni colpose sono tutte da ascrivere alla ginecologa che aveva seguito l’intera gravidanza non avvedendosi dell’ipossia cranica fetale». E ancora: «Il Centro Margherita aveva legittimamente preso in carico la paziente in occasione del suo accesso in data 8 marzo 2010 senza che la documentazione fornita dalla paziente, ossia ecografie e referti di visite eseguite e anche per quelle “da protocollo” presso l’azienda sanitaria, avessero mai segnalato una gravidanza a rischio o una sofferenza fetale, quindi del tutto legittimamente il Centro Margherita, sulla base dell’invio per giunta del medico di base della donna, aveva programmato il parto per fine mese in data 31 marzo 2010. Nessuna colpa poi sussiste nel personale sanitario della Aou Careggi con riferimento al secondo accesso della paziente allorquando si presentò con le contrazioni in data 26 marzo 2010 perché venne fatto un immediato esame cardiotocografico all’esito del quale la paziente venne subito trasferita nel giro di un’ora in reparto di ostetricia e ginecologia dove venne subito sottoposta al parto cesareo. Nessun ritardo e nessuna colpa è dunque ascrivibile alla convenuta azienda universitaria Careggi». Una versione che non è stata accolta dal giudice che contesta l’errore di valutazione della ginecologa all’origine del danno irreversibile.

«L’errore di stima delle reali dimensioni del feto supera il limite degli errori tollerabili in base alle linee guida internazionali e conseguentemente sussiste già solo per questo motivo una responsabilità della ginecologa che non avvertendo, a causa dell’esame mal eseguito il possibile rallentamento della crescita fetale aveva conseguentemente omesso di approfondire questo dato, mediante la realizzazione di flussimetria del distretto feto-placentare» si legge nella sentenza. I consulenti sono anche più precisi nel definire gli spazi temporali a disposizione per procedere a un cesareo risolutore. Riferiscono della scarsa chiarezza delle immagini dell’ecografia, e di una intollerabile sovrastima delle dimensioni del feto (più del 10% di tolleranza e dunque 25%) «ergo, ne discende la responsabilità della ginecologa fin dal 26 febbraio 2010, data in cui avrebbe dovuto insospettirsi ed inviare la gestante ad approfondimenti presso strutture qualificate a fare l’esame flussometrico in tempi rapidi, consentendo di giungere all’estrazione anticipata – e di circa un mese - del feto, dall’ambiente ostile in cui si trovava (placenta con scarsi nutritivi) rispetto ai tempi ordinari che sono stati seguiti» ribadisce il Tribunale.

Dalla consulenza tecnica disposta dal giudice sono emersi diversi profili di colpa per medico e Aouc. Per entrambe le posizioni esiste un concorso di colpa nel «determinare l’estrazione tardiva del feto dall’ambiente ostile, mentre poteva e doveva essere estratto all’ottavo mese senza far giungere l’ignara gestante al nono mese, ampiamente superando il tempo in cui il feto mette in atto i meccanismi efficaci di compensazione naturali per salvaguardare gli organi nobili, tra cui il cervello, senza subire danni. Ci sono elementi che portano da un lato ad escludere un evento ipossico intra partum , mentre è più verosimile un’origine antenatale dell’evento che ha generato la paralisi cerebrale».

Nelle centinaia di pagine redatte dagli specialisti nominati dal tribunale, la sintesi finale torna al punto di partenza: se il travaglio fosse stato anticipato di un mese o anche di venti giorni, il feto non avrebbe riportato alcun danno cerebrale. Stoccata finale: «L’aver colpevolmente ritardato l’estrazione del feto di un mese ha, secondo la causalità giuridica, più probabilmente che non, favorito lo stroke cerebrale registrato alla nascita». E condannato la bimba a una gravissima invalidità permanente da dover risarcire.


 

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