Il Tirreno

Empoli

L’“accusa” di Palazzi analizzata dall’esperto

Corsi non rischiava nulla anche senza la prescrizione

Avv. Federico Menichini   studio legale Grassani
Il procuratore Stefano Palazzi
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Il procuratore Stefano Palazzi

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 Il provvedimento con cui il Procuratore Federale della Figc, dottor Stefano Palazzi, ha richiesto l'archiviazione per intervenuta prescrizione circa i fatti verificatisi nella stagione sportiva 2004/2005 ed emersi nel corso del processo penale di Napoli per le note vicende del cosiddetto scandalo di "Calciopoli", ha interessato anche il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, per cui «non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'articolo 18 del codice di giustizia sportiva, vigente all'epoca dei fatti». Analizzando la motivazione del provvedimento di Palazzi, un corposo documento di 72 pagine, si legge che «la condotta del tesserato in esame, in considerazione del tema trattato con il designatore, appare in violazione dell'articolo 1 del codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dei fatti, essendo consistita, in buona sostanza, in una sollecitazione ad una designazione favorevole. E' ovvio che la occasionalità del contatto, come emergente dagli atti acquisiti, rende certamente meno grave la condotta in esame rispetto a quella di altri tesserati che, di contro, avevano contatti molto più frequenti con esponenti del settore arbitrale, in particolare con i due Commissari».  L'unico episodio in contestazione riguarda una telefonata tra il presidente dell'Empoli e il commissario Pairetto con cui, in vista della gara Ascoli-Empoli del 23 gennaio 2005, Corsi auspica la designazione di un arbitro «tosto», visto che «c'è un ambientuccio laggiù», al che l'ex designatore risponde «speriamo bene» nel sorteggio.  Il Procuratore Federale ha ipotizzato che il Corsi abbia violato la norma generale dell'articolo 1 del codice di giustizia sportiva («violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità») ritenendo che il solo contatto telefonico con esponenti della classe arbitrale, anche all'epoca (oggi, infatti, è espressamente previsto dal nuovo codice di giustizia sportiva), costituisse illecito disciplinare, seppure di gravità minore rispetto all'illecito sportivo.  Tuttavia, lo stesso dottor Palazzi ha ammesso che i contatti tra Pairetto e Corsi hanno avuto luogo «in misura decisamente meno rilevante» (una sola telefonata) rispetto agli altri colleghi dirigenti (tanto che nei confronti di alcuni esponenti dei club è stata ravvisata la ben più grave fattispecie dell'illecito sportivo), precisando che, nel caso del presidente dell'Empoli, «la occasionalità del contatto, come emergente dagli atti acquisiti, rende certamente meno grave la condotta in esame rispetto a quella di altri tesserati che, di contro, avevano contatti molto più frequenti con esponenti del settore arbitrale, in particolare con i due Commissari».  Per le suddette ragioni ritengo che, anche qualora non fosse intervenuta la prescrizione, l'eventuale procedimento disciplinare, conseguente al deferimento della Procura Federale, non avrebbe determinato conseguenze rilevanti per l'Empoli ed il suo massimo dirigente in quanto, in primo luogo, l'"accusa" avrebbe dovuto dimostrare in sede di giudizio l'effettiva rilevanza disciplinare del comportamento di Corsi (unica telefonata, di modestissimo rilievo, in un contesto in cui il rapporto tra dirigenti e designatori era pressoché quotidiano) e, in secondo luogo, anche in caso di condanna, le sanzioni sarebbero state assolutamente lievi (il presidente del Livorno, Spinelli, per un comportamento simile, ha subito, nel giugno 2010, la sanzione di 10 giorni di inibizione, con ammenda di 5.000 euro al club).

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