Sicurezza
Publiambiente condannata a pagare i rimborsi dell’Iva
Respinto l’appello a una sentenza del giudice di pace
EMPOLI. Una battaglia combattuta per un principio dove ad affrontarsi sono Davide contro Golia e come nella Bibbia, al momento, sta vincendo il pastorello contro il gigante filisteo. La posta vinta, da un punto di vista economico, è misera ma, dall’altra parte, viene riconosciuta l’illegittimità di un importo che finiva in bolletta e che l’utente non avrebbero dovuto pagare, come peraltro avevano già stabilito la Corte Costituzionale e di Cassazione . Si parla di Tia (ora sostituita dalla Tari) e dell’imposizione dell’Iva sulla bolletta applicata fino al passaggio in Tari: il tribunale di Firenze (giudice Luca Minniti) ha respinto l’appello di Publiambiente alla sentenza del giudice di pace (Carlo Farsetti) che aveva condannato la società (ora Alia) a rimborsare un cittadino che aveva fatto ricorso contro l’Iva applicata sulla Tia. A Empoli ci sono altri cinque casi uguali a questo, tutti vinti in primo grado dagli utenti. E che ora saranno appellati dalla società dei rifiuti. I sei contribuenti che hanno dato vita a questa battaglia di principio sono stati seguiti da tre avvocate di Empoli: Silvia Polli, Simona Meozzi ed Elena Savelli.
L’apripista sull’illegittimità dell’Iva è stato un empolese, dipendente comunale, che ha fatto un ricorso in proprio e ha vinto. Publiambiente, però, ha continuato ad applicargli l’Iva in bolletta che però, puntualmente veniva scorporata dal dipendente comunale che versava solo l’imponibile. Fino a quando all’utente non è arrivata una cartella di Equitalia da 60 euro. A questo punto si è rivolto alle tre avvocate che hanno fatto ricorso in commissione tributaria provinciale e hanno vinto. Ora è stato presentato l’appello e deve essere fissata una nuova udienza. Nel frattempo Polli, Savelli e Meozzi hanno seguito altri utenti, nove in tutto. In sei casi hanno vinto i ricorsi e pochi giorni fa anche un appello.
«La sentenza - come spiegano le avvocate - ha passato al vaglio tutta la materia rifacendosi anche alle sentenze della Corte di Cassazione con un specifico riferimento a una sentenza della corte di giustizia europea». E, nelle dodici pagine della sentenza, è stata tracciata l’idea di un indebito arricchimento. Nel merito, come si spiega nella sentenza, «partendo dal fatto che la Tia viene pagata da tutti coloro che occupano locali a uso privato si precisa che essa copre non solo il servizio fornito ai singoli ma anche quelli forniti alla collettività finanziando per legge anche i costi relativi ai rifiuti di qualunque natura o provenienza che sono sulle strade, aree pubbliche o soggetto a uso pubblico . Con l’applicazione della Tia, quindi, si viene a operare una forma di finanziamento di un servizio pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sui gruppi sociali che dagli stessi traggono un beneficio. Da qui la sua natura tributaria, la cosidetta tassa di scopo, e la conseguente non assoggettabilità della Tia ad Iva».
Il tribunale di Firenze, nel confermare la sentenza del giudice di pace di Firenze, ha condannato Publiambiente a rimborsare al cittadino non solo le somme pagate per l’Iva, complessivamente 64,50 euro, ma anche le spese del secondo grado di giudizio (pari a 1.725 euro).
Lucia Aterini
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