Sicurezza
Sanzioni scontate sulla Tari e sgravi per chi dona ai poveri
Novità per chi paga la bolletta in ritardo, la stangata del 30% scatta dopo 3 mesi Risparmio del 5% per le attività alimentari che daranno prodotti in beneficenza
EMPOLI. Cambia il regolamento comunale sulla Tari, la tassa sui rifiuti. Dopo la decisione di scaglionare il pagamento in due sole tranche per quest'anno, arrivano anche due modifiche sulle norme che regolano il pagamento. Da una parte è previsto uno sconto sulle sanzioni legate ai ritardi nel pagamento. Dall'altra, invece, viene introdotta un'agevolazione ad hoc per le attività del settore alimentare che devolvono propri prodotti a fini assistenziali. Le novità sono state approvate in consiglio comunale con i voti della maggioranza.
Sgravi ai ritardatari. Il primo intervento va ad integrare il testo dell'articolo 27 del regolamento sulla Tari, che tratta di sanzioni ed interessi. In particolare viene modificato il primo comma, introducendo un sistema scalare per chi paga in ritardo la bolletta. Finora, infatti, il regolamento prevedeva che «in caso di omesso o insufficiente versamento si applicasse una sanzione del 30% dell'importo non tempestivamente versato", salvo poi specificare che per i ritardi entro i 15 giorni la sanzione era "ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo (poco più del 6,5%) per ciascun giorno di ritardo». La modifica votata in consiglio comunale mantiene la sanzione del 30%, ma solo per i ritardi superiori ai 90 giorni. Entro tale termine i ritardatari possono beneficiare di un regime sanzionatorio ridotto. Nella fattispecie, «la sanzione da corrispondere è pari all'1% per ogni giorno di ritardo» fino a 15 giorni, «mentre per i ritardi da 15 a 90 giorni la sanzione è pari al 15%». Come detto non subiscono variazioni gli altri commi dello stesso articolo. Si applica una sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato in caso di omessa presentazione della dichiarazione, mentre per infedele dichiarazione la sanzione va dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Riduzioni per beneficienza. Il consiglio comunale ha introdotto un nuovo articolo, il 14 bis, che riconosce «una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi». Ogni anno, in sede di approvazione delle tariffe, il consiglio deciderà l'ammontare della riduzione e la quantità minima di prodotti donati. Per il 2016 lo sconto è stato approvato nella misura del 5% (il massimo che può essere approvato è il 10%) della parte variabile della tariffa per una quantità minima di cinque chilogrammi di prodotti per ogni metro quadrato di superficie complessiva al lordo di eventuali abbattimenti di superficie. I destinatari di questa misura sono le attività che rientrano nelle categorie 20 (attività industriali con capannoni di produzione), 21 (attività artigianali di produzione beni specifici), 25 (supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari) e 28 (ipermercati di generi misti). Insomma, grande distribuzione e produttori a livello industriale e artigianale, dallo stabilimento al fornaio. Per poter accedere allo sconto le attività devono presentare entro il 31 dicembre di ogni anno la documentazione necessaria ad accertare le quantità cedute nell'anno precedente ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con esclusive finalità di assistenza o beneficienza e alle onlus. Scadenze e tariffe. Come detto, la tassa sui rifiuti quest'anno si pagherà in due rate, invece che in tre come lo scorso anno. Sono già state fissate le scadenze: la prima rata andrà in scadenza a settembre 2016, mentre la seconda a febbraio del 2017. Ognuna delle due corrisponderà al 50% dell'importo totale dovuto. Per quanto riguarda le tariffe non ci sono modifiche. Confermata anche la riduzione fino al 30% della tariffa per famiglie e attività che limitano la produzione di rifiuti indifferenziati. Così le riduzioni in base all'Isse: esenzione per indicatore inferiore a 5mila euro e sconto del 30% nella fascia tra 5mila e 10mila euro.
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