Il dolore
Il giudice contro l’autovelox, accolti 2 ricorsi e multe annullate
A Montelupo la contestata postazione sulla statale Tosco Romagnola presenta tre profili di illegittimità
per l’incrocio con via Citerna, l’assenza di banchine e la segnalazione dell’apparecchio
MONTELUPO. Una battaglia dove i contendenti non arretrano. Siamo sulla statale 67 Tosco Romagnola, all’incrocio con via Primo Maggio, dove da anni ormai si assiste a un'altalena di decisioni contrastanti tra accensioni e spegnimenti dell'autovelox. La questione è di grande interesse: per gli automobilisti che vengono multati in continuazione : per il Comune che deve garantire la sicurezza e che ha insistito sul funzionamento dell’apparecchio appellandosi più volte al prefetto. Senza dimenticare, però, l'introito che il dispositivo porta dato che ogni mese, da quella postazione, vengono fatte 800 multe.
Ora, però, dopo l'ennesima riattivazione sono arrivate due sentenze che accolgono il ricorso fatto da altrettanti automobilisti multati. L'ultima è stata depositata a fine aprile dal giudice di pace di Firenze Carlo Farsetti.Il Comune di Montelupo, ormai tre anni fa, presentò istanza al prefetto di Firenze per riottenere l'installazione del dispositivo con direzione Empoli-Firenze. Nell'altra direzione, invece, si ritenne che non fosse più riattivabile. Da qui, con alcune interruzioni, la postazione ha lavorato con una media di una multa al giorno.
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Una quantità, in particolare da agosto 2015, che ha provocato non poche polemiche tra gli abitanti. Decine sono stati i ricorsi fatti contro l'amministrazione comunale tramite l'ufficio del giudice di pace. Tra questi, due sono stati accolti dal giudice Farsetti.Tre i punti principali con cui sono stati dichiarati illegittimo i rilevamenti in questione. In primis il mancato rispetto della distanza di un chilometro dal segnale che indica il limite di velocità e la postazione fissa. Il problema deriva dall'intersezione tra via Citerna e la statale. Perché, come si spiega nella sentenza, l'automobilista che percorre via Citerna , si immette sulla 67 e trova un segnale con il limite di velocità a 50 chilometri l'ora. Appena percorsi 300 metri si trova poi la postazione di rilevamento di velocità che, di conseguenza, diventa illegittima perché, dopo il cartello del limite, la stessa dovrebbe essere posta a un chilometro di distanza secondo la legge 120 del 2010. In secondo luogo, come si legge nella sentenza, il dispositivo di rilevamento della velocità è consentito su stade extraurbane secondarie di tipo C che significa con la presenza di banchine. Ma nel tratto in questione, quest’ultime sono assenti. Di conseguenza questo particolare, a quanto si legge nella sentenza, rende illegittimo il provvedimento prefettizio con il quale la strada è stata inserita nell’elenco di quelle che hanno postazioni .
In terzo luogo il giudice di pace ha scovato un altro profilo di illegittimità: l’errata e non idonea segnalazione dell’apparecchio come invece viene previsto dal decreto ministeriale.Per le postazioni fisse è necessario che sopra gli apparecchi (i cosidetti copricapo) sia collocato un segnale di indicazione dell’organo che in quel momento sta operando. Sulla statale è stato posizionato regolarmente sulla destra «a gennaio 2016 e quindi successivamente al momento in cui sono stati fatti i verbali».Infatti le contravvenzioni sono state elevate alla fine dell’anno scorso. E quindi anche per tale motivo gli accertamenti devono essere considerati non validi.
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