Il Tirreno

Empoli

Nozze tra omosessuali, il Tar contro il prefetto

di Ilaria Bonuccelli
Un matrimonio gay (foto d'archivio)
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Un matrimonio gay (foto d'archivio)

Dopo il ricorso di due coppie di Empoli è stato deciso che sulla cancellazione si dovrà pronunciare il giudice

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EMPOLI. Un principio lo fissa il Tar della Toscana. Bello chiaro: il prefetto non ha il potere di annullare la trascrizione dei matrimoni gay sui registri dello Stato civile. Non ce l’ha lui e neppure il ministero dell’Interno. Solo un giudice può mettere le mani negli atti di un ufficiale dello stato civile.A questa conclusione il Tar arriva nello stesso atto con cui dichiara «inammissibile per difetto di giurisdizione» il ricorso di due donne che si sono sposate all’estero e hanno provato a trascrivere l’atto di matrimonio nel registro dello Stato civile del Comune di Empoli.

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Il tribunale amministrativo della Toscana, dunque, non si pronuncia e rimette la materia nelle mani del giudice ordinario. In teoria, la controversia sembrerebbe chiusa con un pareggio. Ma a un punto di vista giuridico, la bilancia sembra pendere dalla parte della coppia. O meglio delle due coppie gay che da un anno a Empoli si battono per i diritti civili, affiancate dal sindaco Brenda Barnini, pronta a sfidare il prefetto di Firenze. Proprio un anno fa, il 15 settembre 2014, Brenda Barnini emana un decreto che autorizza l’ufficiale dello Stato civile a trascrivere nel registro del Comune le nozze (celebrate all’estero) fra persone dello stesso sesso.

Due donne, che il 30 luglio si sono sposate fuori dall’Italia, approfittano dell’opportunità. Lo stesso fanno due uomini.Il 5 novembre, però, il prefetto di Firenze annulla il decreto del sindaco e il 17 novembre annulla gli atti di trascrizione. Inizia così il braccio di ferro fra Comune e Prefettura che fa da prologo alla stagione dei contenziosi davanti al Tar. Le donne sposate, infatti, chiedono al Tar della Toscana di dichiarare «nullo» il provvedimento del prefetto che cancella l’ordinanza del sindaco di Empoli o «in subordine, di annullare tutti gli atti impugnati». La tesi principale del ricorso, appunto, è «l’inesistenza del potere di annullamento d’ufficio degli atti dello Stato civile da parte del prefetto». Si tratta di una tesi suffragata dall’articolo 453 del codice civile che recita alla lettera: «Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri (dello stato civile) se non è disposta per legge ovvero se non è ordinata dall'autorità giudiziaria».

Nella decisione, il Tar Toscana rileva, a più riprese, che «gli atti dello Stato civile si chiudono con la firma dell’ufficiale e non possono subire variazioni»; che «l’efficacia degli atti dello stato civile può essere neutralizzata solo dal giudice». E che «manca la norma che dia la facoltà al prefetto (o al ministero dell’Interno) di intervenire sugli atti dello Stato civile». Insomma, il prefetto non può annullare la trascrizione dei matrimoni gay. Né ha il potere di sostituirsi al sindaco quando questo non adempia al suo dovere.

Però, il Tar ammette anche di non avere competenza a decidere sulla materia. Quanto al potere di trascrivere in Italia i matrimoni, per lo stesso principio il Tar rimette il giudizio nelle mani nel giudice ordinario, non senza riferimenti a sentenze della Corte costituzionale e alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo: deve essere il Parlamento di ciascuno Stato sovrano a normare il rapporto delle coppie di fatto, comprese quelle dello stesso sesso. In Italia, ancora il Parlamento non l’ha fatto. In Senato la discussione è rimandata al 15 ottobre.

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