Sicurezza
Consigliere conteso, il Tar boccia Sel
Respinto il ricorso contro le modalità di assegnazione dei seggi, l’assemblea resta invariata
EMPOLI. Il Tar boccia il ricorso di Graziella Petrai, candidata nella lista Sinistra Ecologia e Libertà, che chiedeva l’annullamento del verbale dell’ufficio centrale per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Empoli nei giorni immediatamente successivi alla tornata elettorale del 25 maggio scorso, in merito all’attribuzione del premio di maggioranza.
Dunque la composizione del consiglio comunale di Empoli risulta inalterata rispetto a quella attuale. La legge prevede che – nei Comuni sopra i 15mila abitanti – la coalizione che raggiunge la maggioranza abbia il 60% dei consiglieri: con la riduzione da 30 a 24 sarebbero 14,4. Il nodo è stato proprio l’arrotondamento. L’ufficio centrale ha assegnato 15 seggi alla maggioranza (13 al Pd e e a Questa è Empoli) con l’ingresso di Beatrice Cappelli, ma Petrai aveva presentato ricorso perché - aveva spiegato la candida sindaco di Fabrica Comune Dusca Bartoli, supportata anche dagli altri gruppi di minoranza - «soltanto l’approssimazione per difetto ai 14 seggi alla maggioranza, e dieci alle opposizioni, è la soluzione non applicata a Empoli ma che garantisce la rappresentanza democratica e l’uguaglianza del voto, beni costituzionalmente tutelati».
In realtà i giudici del Tar la pensano diversamente, secondo il quale – come si legge nella sentenza – la governabilità è garantita da una maggioranza stabile identificata per legge nella misura minima del 60% e per questo non può essere ammesso l’arrotondamento per difetto della cifra decimale inferiore a 50 centesimi, come invece previsto per altri casi specifici. Il Tar fa riferimento anche a una sentenza del Consiglio di Stato del 2013 su un caso analogo: «Il premio di maggioranza si coordina necessariamente ad una soglia minima che non appare irragionevole, né in funzione della finalità perseguita (governabilità dell’ente), né in relazione alla sproporzione che si determina fra maggioranza e opposizione, che non appare manifestamente tale da violare il principio di uguaglianza ed unicità del voto e di rappresentatività dell’elettorato». Il Tar ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese.
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