Il Tirreno

Empoli

Multe a chi paga in ritardo le fatture dei fornitori

di Francesco Turchi

Dal 24 ottobre scattano nuove regole per bar, ristoranti, alimentari e ambulanti Contratti obbligatori e riscossioni entro 30 o 60 giorni in base al tipo di prodotto

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EMPOLI. Qualsiasi fornitura di prodotti agricoli o alimentari dovrà essere accompagnata da un contratto scritto. Ma non solo. La merce dovrà essere pagata obbligatoriamente entro trenta giorni se di tratta di prodotti deteriorabili (cornetti e paste per il bar, pasta e formaggi freschi per i ristoranti e così via) o al massimo entro sessanta giorni in tutti gli altri casi, a cominciare dai surgelati e dalla carne in scatola. È quanto previsto dall’art. 62 del decreto sulle liberalizzazioni, le cui modalità applicative sono state definite da in un decreto ministeriale che è in attesa del parere del Consiglio di Stato.

Doppio binario. I nuovi obblighi – voluti in nome della trasparenza e dei tempi certi di riscossione (per i fornitori) – scatteranno da mercoledì 24 ottobre e riguarderanno un migliaio di attività dell’Empolese Valdelsa, tra bar, ristoranti, alimentari, pizzerie e ambulanti. Che invece dal canto loro, crisi o non crisi, non potranno più sforare le scadenze: altrimenti scatteranno le multe.

I prodotti. Frutta, verdura, formaggi, vino, bibite, olio, caffè e più in generale «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da essere umani, comprese le bevande». Tutta questa merce dovrà essere acquistata attraverso contratti stipulati obbligatoriamente in forma scritta. Sono escluse soltanto le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, quando cioè il pagamento è contestuale alla consegna.

Cosa va indicato. In ogni contratto dovranno essere riportati la durata dello stesso, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

I contratti. Nella bozza di decreto si fa riferimento a contratti in forma scritta: si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa via mail o fax, anche priva di sottoscrizione, che ha comunque la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro la cessione dei prodotti. Le indicazioni obbligatorie possono essere inserite nei contratti quadro, ma anche nei documenti di consegna o di trasporto, nelle fatture o negli ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti, a patto che ci sia il riferimento al decreto.

La tempistica. Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il sessanta giorni, oltre a tutti i tipi di latte. Nella “merce deteriorabile” rientrano i prodotti agricoli, ittici, alimentari con una data di scadenza inferiore a sessanta giorni. In entrambi tutti i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, viene presa come riferimento quella di consegna dei prodotti.

Chi controlla. Il compito di monitorare il rispetto di tempi e modalità spetta all’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, che si avvale del supporto operativo della guardia di finanza: il controllo può scattare d’ufficio o su segnalazione di uno dei soggetti interessati. E le multe sono decisamente salate, come riportato nel box a sinistra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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