Sicurezza
E a Monterappoli erano vietati i dadi
Una deroga per le calende di maggio nella loggia del Comune
MONTERAPPOLI. Nella rubrica quarantacinquesima degli statuti di Monterappoli del 1395, si legge una previsione normativa apparentemente singolare, “che niuna persona debba giucare a giuoco di zara” (dadi, ndr). Tornano subito alla mente le parole ineguagliate di Dante che, nella Commedia, canto V del Purgatorio, rende immortale questo gioco.
Ma torniamo allo statuto e leggiamo la norma, posta nella silloge seguendo le previsioni contenute negli statuti della città gigliata: «proveduto statuito et ordinato è, che niuno ardisca giucare o fare giucare a giuoco di zara, nel quale si perda o vinca. Et niuno ardisca ritenerlo di dì o di notte in casa sua, né prestare dadi o tavoliere a detti giucatori». Pena doppia se il gioco avven ga di notte. «Et che niuno ardisca stare a vedere i detti giucatori, pena per ciascuno et ciascuna volta, soldi venti».
La rubrica è presente in molti statuti delle comunità soggette a Firenze: era utile per prevenire rancori fra le famiglie, risse, bestemmie e turpiloquio, almeno in apparenza. La repubblica fiorentina proibiva infatti il gioco, a eccezione della tavola reale, durante tutto l’anno, ma a Monterappoli, in maggio, quando i coloni si riunivano per fare festa alla bella stagione ormai incipiente, si permetteva che ciascuno potesse «giucare a giuoco di zara senza pena ciascuno anno al dì di calende di magio nella logia dello comune overo ne’ luoghi publici del castello». Infine, anche a Monterappoli, gli statutari provarono a proibire il gioco della palla, ma a Firenze, visto che non era d’azzardo gli approvatori cassarono la rubrica relativa, continuando a permetterlo. (p.s.)
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