Attenzione
Poteri uguali alla magistratura
Le commissioni parlamentari d’inchiesta sono previste dall’articolo 82 della Costituzione. Ciascuna delle Camere può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A questo scopo nomina tra i...
Le commissioni parlamentari d’inchiesta sono previste dall’articolo 82 della Costituzione. Ciascuna delle Camere può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A questo scopo nomina tra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.
Prendono il nome di commissioni bicamerali quando sono disposte congiuntamente dai due rami del Parlamento ma possono essere anche costituite dalla sola Camera dei deputati o dal solo Senato della Repubblica. Una commissione viene istituita da una legge dedicata (se bicamerale) o da semplice risoluzione della Camera interessata (se monocamerale) , solitamente in casi gravi per effettuare indagini da affiancare (e non sostituire) a quelle della magistratura.
Le proposte di inchiesta seguono la procedura prevista per i progetti di legge.
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