Italia
Attestati di esenzione non solo all'Asl
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Una delle addette del distretto Asl di via Rozzalupi a Empoli che rilascia gli attestati per l’esenzione dal ticketI certificati per non pagare i ticket si fanno anche dai sindacati
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EMPOLI. Novità per quanto riguarda l'attestato di esenzione per i ticket dell'Asl 11 che viene dato per reddito e per età. Sarà più facile ottenere il certificato necessario a partire dal primo dicembre prossimo evitando code e disagi. Si è tenuto ieri un incontro con le confederazioni sindacali, le organizzazioni sindacali dei pensionati e i rappresentanti delle associazioni di categoria per trovare forme di collaborazione per il rilascio dei certificati di esenzione per reddito ed età. Al termine della riunione è stato concordato che i cittadini potranno rivolgersi anche alle associazioni e alle organizzazioni sindacali per fare la richiesta del certificato.
In questo caso le organizzazioni raccoglieranno le richieste e le invieranno all'Asl che provvederà ad emettere il certificato e a inviarlo per posta al richiedente. Pertanto, si riassumono le modalità di richiesta di certificato di esenzione. I cittadini possono rivolgersi: alle associazioni di categoria; alle confederazioni sindacali e ai sindacati dei pensionati; agli sportelli dell'azienda sanitaria; per telefono al call center dell'Urp, facendo il numero 0571/7051; per mail all'indirizzo urp@usl11.toscana.it. L'Asl ricorda che dal primo dicembre entra in vigore il nuovo sistema di certificazione dell'esenzione per reddito ed età e, quindi, non sarà più possibile ottenere l'esenzione firmando l'autocertificazione sulla ricetta. Il codice di esenzione ricavabile dal certificato rilasciato dall'Asl dovrà essere apposto sulla ricetta dal medico prescrittore (sia medico di famiglia che medico specialista).
I cittadini dovranno portare con sé il certificato da esibire al medico prescrittore. L'Asl ricorda le varie forme di esenzione per reddito: cod E01 cittadini di età inferiore ai 6 anni e di età superiore ai 65 anni purché appartenente ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro annui (riferito all'anno precedente); cod E02 disoccupati e i familiari a carico, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare sia inferiore a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico; cod E03 titolari di pensione o assegno sociale di età superiore ai 65 anni ed i familiari a carico; cod E04 titolari di pensione minima, di età superiore ai 60 anni ed i familiari a carico, purché il redito complessivo del relativo nucleo familiare, riferito all'anno precedente, sia inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico.
Per reddito complessivo lordo è da intendersi il reddito del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli: modello Cud parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale dell'eventuale abitazione principale. Con il modello 730: prospetto di liquidazione importo relativo al reddito complessivo; modello Unico persone fisiche, quadro Rn, importo di cui al rigo Rn1. Per l'accertamento del requisito reddituale, dichiarato nel modello di autocertificazione, si farà riferimento al reddito che risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi per la quale è scaduto il termine di presentazione ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Il beneficiario della prestazione, se non titolare di reddito annuo superiore a euro 2840,51, dovrà fare riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare fiscale di appartenenza. Il nucleo familiare considerato è quello rilevante ai fini fiscali, costituito dal beneficiario della prestazione, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico), dalle persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad euro 2.840,51. Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale. Per familiari a carico: sono a carico quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a 2.840,51.
Sono familiari a carico: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a 2.840,51, anche se maggiorenni, non conviventi e residenti all'estero. Se conviventi i seguenti altri familiari a carico: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.
In questo caso le organizzazioni raccoglieranno le richieste e le invieranno all'Asl che provvederà ad emettere il certificato e a inviarlo per posta al richiedente. Pertanto, si riassumono le modalità di richiesta di certificato di esenzione. I cittadini possono rivolgersi: alle associazioni di categoria; alle confederazioni sindacali e ai sindacati dei pensionati; agli sportelli dell'azienda sanitaria; per telefono al call center dell'Urp, facendo il numero 0571/7051; per mail all'indirizzo urp@usl11.toscana.it. L'Asl ricorda che dal primo dicembre entra in vigore il nuovo sistema di certificazione dell'esenzione per reddito ed età e, quindi, non sarà più possibile ottenere l'esenzione firmando l'autocertificazione sulla ricetta. Il codice di esenzione ricavabile dal certificato rilasciato dall'Asl dovrà essere apposto sulla ricetta dal medico prescrittore (sia medico di famiglia che medico specialista).
I cittadini dovranno portare con sé il certificato da esibire al medico prescrittore. L'Asl ricorda le varie forme di esenzione per reddito: cod E01 cittadini di età inferiore ai 6 anni e di età superiore ai 65 anni purché appartenente ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro annui (riferito all'anno precedente); cod E02 disoccupati e i familiari a carico, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare sia inferiore a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico; cod E03 titolari di pensione o assegno sociale di età superiore ai 65 anni ed i familiari a carico; cod E04 titolari di pensione minima, di età superiore ai 60 anni ed i familiari a carico, purché il redito complessivo del relativo nucleo familiare, riferito all'anno precedente, sia inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico.
Per reddito complessivo lordo è da intendersi il reddito del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli: modello Cud parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale dell'eventuale abitazione principale. Con il modello 730: prospetto di liquidazione importo relativo al reddito complessivo; modello Unico persone fisiche, quadro Rn, importo di cui al rigo Rn1. Per l'accertamento del requisito reddituale, dichiarato nel modello di autocertificazione, si farà riferimento al reddito che risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi per la quale è scaduto il termine di presentazione ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Il beneficiario della prestazione, se non titolare di reddito annuo superiore a euro 2840,51, dovrà fare riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare fiscale di appartenenza. Il nucleo familiare considerato è quello rilevante ai fini fiscali, costituito dal beneficiario della prestazione, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico), dalle persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad euro 2.840,51. Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale. Per familiari a carico: sono a carico quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a 2.840,51.
Sono familiari a carico: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a 2.840,51, anche se maggiorenni, non conviventi e residenti all'estero. Se conviventi i seguenti altri familiari a carico: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.
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