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L’ESPERTO

Cosa dice il decreto

Felice Silvestri

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 Nel corso del mese scorso le commissioni lavoro dei due rami del Parlamento hanno dato via libera all'unanimità al decreto legislativo che regola il pensionamento anticipato per i lavoratori usuranti. Si tratta della prima delega del cosiddetto collegato lavoro varato nell'ottobre 2010 a venire attuata. Sulla base dei pareri favorevoli del Parlamento il Governo confermerà presto il testo.  Il decreto legislativo prevede che in presenza di attività usuranti sarà possibile ottenere il diritto alla pensione, a regime nel 2013, con un'età anagrafica minima di 58 anni, di tre anni inferiore a quella prevista ma in via transitoria, fino al 2012, l'anticipo varia da uno a tre anni.  Rientrano nel diritto alla richiesta di pensionamento anticipato per lo svolgimento di attività usuranti i lavoratori identificati dal decreto Salvi nel 1999 che sono gli addetti ai lavori in galleria, nelle cave, che operano ad alte temperature, che effettuano turni notturni (almeno 64 notti per chi ha maturato i requisiti dal luglio 2009, 78 notti in caso di maturazione dei requisiti tra il 2008 e la prima metà del 2009), gli addetti alla catena di montaggio e i conducenti di veicoli con capienza non inferiore a nove posti.  L'attività usurante deve risultare praticata per almeno 7 anni negli ultimi 10 nel caso di decorrenza entro il 31 dicembre 2017, mentre dal 2018 per almeno l metà del periodo di lavoro complessivo.  Rientra nel lavoro usurante il lavoro notturno, qualificato tale con il decreto legislativo numero 66/2033. Tale lavoro viene considerato usurante se risulta prestato per almeno sei ore, tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno settantotto notti l'anno o per almeno tre ore tra la mezzanotte e le cinque di tutto l'anno.  In tema di lavoro usurante, per evitare abusi è prevista la possibilità del ricorso a visite ispettive intese ad accertare l'effettiva attività lavorativa volta dai dipendenti interessati ad ottenere il beneficio pensionistico. Per ovviare a tardive, mancate o non veritiere comunicazioni dei datori di lavoro, sono previste sanzioni amministrative. In caso di comunicazioni non veritiere restano confermate le ipotesi di reato di cui all'art. 484 del codice penale. In presenza di benefici non spettanti è prevista una sanzione fino al duecento per cento dell'importo erogato.  

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