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Donne in pensione più tardi: chi e quando

Felice Silvestri

A decorrere dal 1º gennaio 2010 aumenta di un anno il requisito di età delle lavoratrici del pubblico impiego per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia, passando da 60 a 61 anni. Tale età subirà un ulteriore incremento di un anno a decorrere dal 1º gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo fino al raggiungimento al 1º gennaio 2018 dei 65 anni.

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Lo prevede un emendamento governativo inserito nel cosiddetto «decreto anticrisi» con riferimento alla sentenza della Corte della Corte di Giustizia europea C-46/07 che aveva evidenziato una discriminazione in base al sesso nel regime pensionistico dei dipendenti pubblici iscritti all'Inpdap (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne).
L'emendamento governativo, anche se gradualmente, raggiunge una parità di trattamento tra uomini e donne in materia di pensionamento nel settore pubblico.
É da tener comunque presente che non risentiranno del provvedimento restrittivo le lavoratrici del pubblico impiego che, entro la fine di quest'anno, matureranno il diritto alla pensione di vecchiaia in base alle vigenti norme (nella normalità dei casi, in presenza di calcolo pensionistico con il sistema retributivo o misto, 60 anni di età ed almeno 20 anni di contributi o di servizio): costoro potranno andare in pensione con le vecchie regole anche dopo il 1º gennaio 2010.

Dalla classe 1950. I nuovi criteri pertanto, trovano applicazione nei confronti delle donne nate a partire dalla classe 1950. Sono altresì escluse dalla applicazione delle nuove norme restrittive le dipendenti pubbliche che raggiungano il diritto al pensionamento di anzianità (40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica oppure 35 o più anni di contribuzione unitamente all'età prevista).
L'elevazione graduale dell'età di pensionamento di vecchiaia delle dipendenti del settore pubblico riguarda ogni tipo di pensione indipendentemente dal sistema di calcolo adottato per la determinazione dell'importo del trattamento pensionistico (retributivo, misto e contributivo).

Ipotesi a confronto.
Per una valutazione delle conseguenze sul pensionamento di vecchiaia delle donne in attività lavorativa nel settore pubblico si enunciano le seguenti ipotesi:
1) una lavoratrice che compie 60 anni di età entro il 31 dicembre di quest'anno raggiungendo una anzianità di servizio di 25 anni;
- matura il diritto a pensione con l'attuale normativa e risulta esclusa dall'aumento dell'età anagrafica introdotto con l'emendamento governativo;
2) una lavoratrice che al 31 dicembre di ques'tanno ha 57 anni di età e 25 anni di servizio:
- con l'attuale normativa maturerebbe il diritto a pensione nell'anno 2012, all'età di 60 anni con 28 anni di servizio;
- secondo i criteri introdotti con l'emendamento governativo, raggiungerà il diritto a pensione nell'anno 2015, all'età di 63 anni con 31 anni di servizio;
- 3) una lavoratrice che al 31 dicembre di quest'anno ha 55 anni di età e 25 anni di servizio:
- con l'attuale normativa maturerebbe il diritto a pensione nell'anno 2014, all'età di 60 anni con 30 anni di servizio;
- secondo i criteri introdotti con l'emendamento governativo, raggiungerà il diritto a pensione nell'anno 2017 all'età di 63 anni con 33 anni di servizio.
Dagli esempi 2) e 3) si rileva che le nuove norme, rispetto a quelle attualmente vigenti, procurano uno slittamento di tre anni della decorrenza della pensione, con il beneficio però di un altrettanto periodo di maggiorazione dell'anzianità di servizio che procura un conseguente incremento dell'importo di pensione.

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