Gioco
Il giudice ordina: riassumete i due medici licenziati
Guido Fiorini
Il provvedimento ritenuto illegittimo perché è vincolante il parere dei garanti. Si erano rifiutati di praticare un cesareo
3 MINUTI DI LETTURA
EMPOLI. I ginecologi Monica Zani ed Alberto Taviani devono essere riammessi al lavoro in ospedale: ieri mattina, dopo una decina di giorni di riflessione, il giudice Nicoletta Taiti ha sciolto la riserva sul licenziamento. Ed ha emesso una sentenza che non lascia spazio a dubbi: il licenziamento è stato un errore del direttore generale. I due medici non potevano essere cacciati contro il parere del comitato dei garanti. Nella sentenza il giudice non entra nel merito, come invece avevano fatto i garanti, ma si limita a riconoscere che non c’erano i presupposti per licenziarli. E quindi vanno riassunti. Da subito. Nella sentenza la dottoressa Taiti richiama anche un pronunciamento della Cassazione che riconosce al parere una “funzione di garanzia ed a tutela del lavoratore contro l’arbitrio o comunque la discrezionalità assoluta degli organi politici...”. Il comitato dei garanti, infatti, scrisse chiaramente che non c’erano i presupposti per licenziare i due medici, in quanto il parto cesareo del 19 febbraio non avvenne in una situazione di urgenza.
Adesso l’Asl ha due settimane di tempo per fare ricorso, ma pare difficile che la sentenza possa essere ribaltata. Non è finita. E la vicenda potrebbe anche non chiudersi qui. Infatti la sentenza non è entrata nel merito della vicenda e un pronunciamento in questo senso potrebbe esser chiesto sia dall’Asl, sia dagli stessi medici, in vista di una possibile richiesta di risarcimento danni. «La sentenza conferma - ci ha detto l’avvocato Lastraioli, che difende Monica Zani - quanto avevamo sempre sostenuto. E cioè che il parere dei garanti è vincolante. La richiesta di danni? Vedremo, il tempo c’è. I medici devono avere anche gli arretrati per i mesi in cui sono stati fuori». «L’Asl ha 15 giorni per un ricorso - ha aggiunto l’avvocato Mauro Montini, che difende Taviani - ma mi pare che il pronunciamento sia chiarissimo». I sindacati. Soddisfazione arriva anche dalle organizzazioni sindacali della dirigenza medica. «La sentenza - scrivono in una nota - ha riconosciuto la violazione del contratto nazionale.
Nel dispositivo viene, in particolare, ribadita in modo netto e chiaro la piena validità del contratto di lavoro, dove si stabilisce che il parere del comitato dei garanti è obbligatorio e vincolante per le aziende sanitarie e deve essere espresso in tutti i casi di recesso. Le organizzazioni sindacali regionali hanno più volte nei giorni passati sollecitato l’assessore alla salute Enrico Rossi ad intervenire presso il direttore generale dell’azienda Usl 11 di Empoli, non per effettuare atti “giuridicamente inesistenti” ma per il ripristino della legalità, ponendo il rispetto dei patti contrattuali come elemento irrinunciabile del mandato fiduciario che lo lega alla giunta regionale. Ora la magistratura ha emesso la sua sentenza accogliendo il ricorso dei due colleghi di Empoli.
Non esistono più spazi per comportamenti arbitrari che infliggono danni irreparabili all’efficienza delle strutture sanitarie. Il direttore generale dell’Azienda Usl 11 di Empoli dovrebbe prendere atto di quanto disposto da ben due sentenze del tribunale di Firenze e rimettere il suo mandato nelle mani dell’assessore Rossi. Su questo terreno non possiamo arretrare, e, in assenza di precise prese di posizione da parte dell’assessore Rossi, saranno portate avanti tutte le iniziative necessarie per riaffermare la centralità del contratto nazionale che non può essere calpestato».
Adesso l’Asl ha due settimane di tempo per fare ricorso, ma pare difficile che la sentenza possa essere ribaltata. Non è finita. E la vicenda potrebbe anche non chiudersi qui. Infatti la sentenza non è entrata nel merito della vicenda e un pronunciamento in questo senso potrebbe esser chiesto sia dall’Asl, sia dagli stessi medici, in vista di una possibile richiesta di risarcimento danni. «La sentenza conferma - ci ha detto l’avvocato Lastraioli, che difende Monica Zani - quanto avevamo sempre sostenuto. E cioè che il parere dei garanti è vincolante. La richiesta di danni? Vedremo, il tempo c’è. I medici devono avere anche gli arretrati per i mesi in cui sono stati fuori». «L’Asl ha 15 giorni per un ricorso - ha aggiunto l’avvocato Mauro Montini, che difende Taviani - ma mi pare che il pronunciamento sia chiarissimo». I sindacati. Soddisfazione arriva anche dalle organizzazioni sindacali della dirigenza medica. «La sentenza - scrivono in una nota - ha riconosciuto la violazione del contratto nazionale.
Nel dispositivo viene, in particolare, ribadita in modo netto e chiaro la piena validità del contratto di lavoro, dove si stabilisce che il parere del comitato dei garanti è obbligatorio e vincolante per le aziende sanitarie e deve essere espresso in tutti i casi di recesso. Le organizzazioni sindacali regionali hanno più volte nei giorni passati sollecitato l’assessore alla salute Enrico Rossi ad intervenire presso il direttore generale dell’azienda Usl 11 di Empoli, non per effettuare atti “giuridicamente inesistenti” ma per il ripristino della legalità, ponendo il rispetto dei patti contrattuali come elemento irrinunciabile del mandato fiduciario che lo lega alla giunta regionale. Ora la magistratura ha emesso la sua sentenza accogliendo il ricorso dei due colleghi di Empoli.
Non esistono più spazi per comportamenti arbitrari che infliggono danni irreparabili all’efficienza delle strutture sanitarie. Il direttore generale dell’Azienda Usl 11 di Empoli dovrebbe prendere atto di quanto disposto da ben due sentenze del tribunale di Firenze e rimettere il suo mandato nelle mani dell’assessore Rossi. Su questo terreno non possiamo arretrare, e, in assenza di precise prese di posizione da parte dell’assessore Rossi, saranno portate avanti tutte le iniziative necessarie per riaffermare la centralità del contratto nazionale che non può essere calpestato».
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
