Gioco
Turismo, in arrivo bonus da 1.600 euro per gli stagionali: ecco quali requisiti servono
Con il decreto sostegni bis indennità simili anche per collaboratori sportivi e precari dello spettacolo. Disoccupazione, occhio alla modifica della “Naspi”
LIVORNO. È il lavoro una delle sette linee di azioni che il governo di Mario Draghi ha messo al centro del cosiddetto decreto “Sostegni bis”. E in questo ventaglio, per quanto riguarda la tipologia di attività economiche presenti nel nostro territorio, non è un segreto che l’attenzione sia concentrata soprattutto sugli aiuti in arrivo per i lavoratori stagionali nel turismo. È in ballo un bonus da 1.600 euro che si mette in fila con quel che era accaduto con l’altro sostegno da 2.400 euro previsti nel round precedente messo nero su bianco nello scorso marzo.
Stando a quanto è dato sapere sulla base delle informazioni raccolte, devono arrivare le linee attuative per specificare alcuni aspetti pratici: ad esempio, è da chiarire se ci sarà bisogno di una domanda bis per ottenere questa seconda indennità da parte di chi l’ha già ricevuta. Non solo: chi per un qualche motivo aveva i requisiti per farlo e non si è fatto avanti in passato, ha la possibilità di ottenere questo secondo bonus?
L’identikit dei beneficiari è indicato all’articolo 42, là dove si parla di «proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo»: anche in questo caso si tratta di una “una tantum” come «ulteriore indennità».
TURISMO
Riguarda i «lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto». Requisiti: 1) aver lavorato «per almeno 30 giornate» in tale periodo; 2) non essere titolari né di pensione né di lavoro dipendente e neppure di Naspi all’entrata in vigore del decreto.
Stessa indennità da 1.600 euro va anche ai «lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali», che abbiano cessato involontariamente il lavoro dall’inizio del 2019. Sempre con gli stessi criteri: almeno 30 giorni di lavoro in quel periodo e non avere né pensione né lavoro dipendente né Naspi (anche in questo caso al momento in cui entra in vigore il provvedimento).
Il bonus – anche in questo caso da 1.600 euro - riguarda non solo i lavoratori dipendenti ma anche quelli autonomi che per via dell’emergenza Covid «hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro». Per chi? Uno: dipendenti stagionali o lavoratori in somministrazione che appartengano a «settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali», sempre nel caso che abbiano «cessato involontariamente il lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto» (e abbiano in tale periodo almeno 30 giornate lavorative). Due: lavoratori intermittenti (vedi gli articoli 13-18 del decreto legislativo n. 81/2015) con almeno 30 giorni lavorativi alle spalle nel periodo «tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto». Tre: lavoratori autonomi, senza partita Iva (e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) che sempre a partire dal gennaio 2019 «siano stati titolari di contratti autonomi occasionali» (vedi articolo 2222 del codice civile) e che «non abbiano un contratto in essere il giorno successivo all’entrata in vigore del decreto», oltre ad avere già l’iscrizione alla Gestione separata (e nel citato arco temporale, «almeno un contributo mensile». Quattro: incaricati alle vendite a domicilio che per tale tipo di attività abbiano reddito nell'anno 2019 «superiore a 5mila euro» e siano titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata.
SPETTACOLO
Da aggiungere che l’indennità di 1.600 euro è riconosciuta anche agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che a tale Fondo abbiano versato «almeno trenta contributi giornalieri» a partire dal 1° gennaio 2019 («con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75mila euro», occorre anche non avere né pensione né contratto subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente»). Analoga indennità vale anche con requisiti più bassi: iscritti al Fondo pensioni spettacolo che abbiano alle spalle «almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019» e un reddito 2019 non superiore a 35mila euro.
All’articolo 44 del “Sostegni Bis” c’è invece quanto riguarda i collaboratori sportivi. In questo caso la bussola per calcolare l’indennità è questa: il riferimento è l’anno di imposta 2019 e parliamo di «compensi relativi ad attività sportiva». Il bonus è di 1.600 euro per chi li ha avuto «in misura superiore ai 10mila euro annui», scende a 1.070 euro se il compenso “sportivo” è stato «tra 4mila e 10mila euro annui», è di 540 euro complessivi se i compensi non hanno superato i 4mila euro quell’anno.
“NASPI”
Fra le misure di sostegno ai lavoratori in difficoltà c’è anche un ritocco temporaneo alla “Naspi”, l’indennità di disoccupazione introdotta alla metà del decennio scorso. È stato modificato l’ingranaggio di funzionamento: fino a fine anno non avrà la progressiva riduzione mensile del 3% dopo il quarto mese: i disoccupati che la prendono già si vedranno riconoscere gli importi senza sforbiciate mese dopo mese. Sembra di capire però che questo provvedimento sia solo temporaneo: all’inizio del 2022 dovrebbe ripartire la riduzione. Resta da capire se a gennaio si ripercuoteranno sull’indennità tutte le riduzioni solo “congelate” nel corso di quest’anno, dunque con uno scalino di quasi 20 punti in un sol colpo oppure no. —
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