Il Tirreno

il caso 

Confermato il daspo al calciatore rossoblù che innescò la rissa

di Alfredo Faetti
Confermato il daspo al calciatore rossoblù che innescò la rissa

Tar conferma i 3 anni lontano dagli stadi per Simone Rossetti «Fatto ancor più pericoloso perché commesso da un atleta»

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CECINA. Metà novembre, il Cecina ospita il Pro Livorno Sorgenti. La partita finisce in tafferugli e nel post gara una bottiglia d’acqua, piena e chiusa, viene lanciata dal campo e va a colpire una bambina di quattro anni seduta in tribuna, figlia di un giocatore ospite. A lanciarla e a scatenare la rissa, secondo il verbale della Questura di Livorno ribadito ora dal Tar, è stato Simone Rossetti, 28 anni, attaccante rossoblù di Venturina. Dalla stessa Questura, pochi giorni dopo, arriva il daspo di tre anni nei confronti dell’atleta, che non perde tempo ad impugnare il provvedimento. Il tribunale però lo ha confermato in pieno, non solo nelle motivazioni ma anche per la durata. Questo perché «l’aggressione dei tifosi avversari è pericolosa se compiuta da spettatori, ma è ancor più in grado di compromettere l’ordine pubblico se posta in essere da un giocatore», come si legge nel dispositivo.

Il divieto di avvicinarsi a ogni sorta di impianto sportivo resta in piedi quindi per Rossetti. Lo ha stabilito il tribunale amministrativo, respingendo in ogni suo punto il ricorso presentato dai difensori dell’atleta. Nel dispositivo vengono ripercorsi brevemente anche i fatti: la partita che finisce, Rossetti che prima entra negli spogliatoi togliendosi la maglia per poi riuscirne subito dopo, pronto a lanciare una bottiglia da un litro e mezzo di acqua verso la tribuna dei tifosi ospiti, colpendo sfortunatamente la bambina. Rossetti resta ancora qualche istante sotto la tribuna, litigando con i tifosi labronici, e poi torna negli spogliatoi, mentre fuori intervengono i carabinieri.

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Questa la ricostruzione delle forze dell’ordine che pone le basi al daspo. Il protagonista però lo impugna per diversi motivi. Con il primo rivendica il diritto «ad esercitare la propria attività lavorativa», in quanto l’attività calcistica «costituisce fonte esclusiva di reddito». Sotto questo punto di vista, il Tar spiega che la difesa di tale diritto non può influire sulla validità del daspo, ma al massimo sulla sua proporzionalità (ovvero la sua durata). Ma il tribunale conferma in blocco i tre anni, sostenendo che un atto simile è da considerarsi ancor più grave proprio perché commesso da un giocatore. Altro motivo contestato da Rossetti è il fatto che il dispositivo riguarda non solo i campi da gioco, ma anche i bar vicini e le stazioni (ferroviarie e della metropolitana) in cui può venir a contatto con dei tifosi. Un divieto a certi luoghi «irrazionale e sproporzionato» secondo la difesa, che «impedirebbe di svolgere anche attività quotidiane che nulla hanno che vedere» con lo sport. Ma anche su questo il Tar taglia corto: «proprio la condizione di calciatore del ricorrente lo mette in condizione di individuare concretamente, con diligenza non eccessiva, i luoghi oggetto del provvedimento». Rossetti, dice in poche parole il Tar, sa bene a quali luoghi e a quali momenti fa riferimento il daspo, non solo confermando in blocco il divieto, ma condannando l’atleta anche a 2.000 euro di spese processuali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA


 

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