Sicurezza
domande entro il 30 settembre
Adusbef, caccia ai rimborsi delle obbligazioni subordinate
CECINA. C’è tempo fino al 30 settembre per presentare la domanda di accesso al fondo di solidarietà da parte di chi aveva acquistato strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014 e che li...
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CECINA. C’è tempo fino al 30 settembre per presentare la domanda di accesso al fondo di solidarietà da parte di chi aveva acquistato strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014 e che li detenevano al 25 giugno di quest’anno di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, entrambe poste in liquidazione coatta amministrativa. è quanto ricordano dall’associazione Adusbef segnalando che il modulo per presentare l’istanza è scaricabile dal sito www. fitd. it.
Le condizioni per l’accesso all’indennizzo forfettario consistono nel possesso da parte dei soggetti di un patrimonio mobiliare a fine 2015 inferiore a 100. 000 euro o in alternativa un ammontare complessivo ai fini dell’Irpef inferiore a 35. 000 euro. La domanda può essere presentata da persone fisiche e imprenditori che abbiano acquistato direttamente con la banche emittenti, ma anche dai successori per causa di morte degli investitori.
Nella domanda si deve indicare codice Isin del titolo, quantità, prezzo di acquisto e va allegato il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati, modulo di sottoscrizione o d’ordine di acquisto, attestazione degli ordini eseguiti, dichiarazione sull’ammontare del reddito o sulla consistenza del patrimonio mobiliare con dichiarazione espressa di consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere. Chi non avesse questi documenti dovrà farne richiesta alla banca che è tenuta a consegnarne una copia entro 15 giorni senza alcun onere o commissione.
Sul fronte Banca Etruria, Banca delle Marche e Cassa diFerrara e di Chieti, l’associazione Adusbef ricorda che può presentare ricorso all’arbitro chi si è visto azzerare il valore dei bond, con il salvataggio delle banche nel 2015. Il modulo è scaricabile dal sito dell’Autorità nazionale anticorruzione (www. anticorruzione. it).
Per aver diritto il richiedente non deve aver aderito ai precedenti rimborsi offerti dalle banche. L’investitore nel ricorso deve fornire le informazioni necessarie ed espone le circostanze utili per l’accoglimento, come la mancata corretta informazione relativamente alla non appropriatezza dell’operazione proposta o la specifica situazione di conflitto di interesse della banca connessa all’operazione. La decisione dell’arbitro dovrebbe avvenire entro 120 giorni dall’assegnazione al collegio arbitrale.
Le condizioni per l’accesso all’indennizzo forfettario consistono nel possesso da parte dei soggetti di un patrimonio mobiliare a fine 2015 inferiore a 100. 000 euro o in alternativa un ammontare complessivo ai fini dell’Irpef inferiore a 35. 000 euro. La domanda può essere presentata da persone fisiche e imprenditori che abbiano acquistato direttamente con la banche emittenti, ma anche dai successori per causa di morte degli investitori.
Nella domanda si deve indicare codice Isin del titolo, quantità, prezzo di acquisto e va allegato il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati, modulo di sottoscrizione o d’ordine di acquisto, attestazione degli ordini eseguiti, dichiarazione sull’ammontare del reddito o sulla consistenza del patrimonio mobiliare con dichiarazione espressa di consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere. Chi non avesse questi documenti dovrà farne richiesta alla banca che è tenuta a consegnarne una copia entro 15 giorni senza alcun onere o commissione.
Sul fronte Banca Etruria, Banca delle Marche e Cassa diFerrara e di Chieti, l’associazione Adusbef ricorda che può presentare ricorso all’arbitro chi si è visto azzerare il valore dei bond, con il salvataggio delle banche nel 2015. Il modulo è scaricabile dal sito dell’Autorità nazionale anticorruzione (www. anticorruzione. it).
Per aver diritto il richiedente non deve aver aderito ai precedenti rimborsi offerti dalle banche. L’investitore nel ricorso deve fornire le informazioni necessarie ed espone le circostanze utili per l’accoglimento, come la mancata corretta informazione relativamente alla non appropriatezza dell’operazione proposta o la specifica situazione di conflitto di interesse della banca connessa all’operazione. La decisione dell’arbitro dovrebbe avvenire entro 120 giorni dall’assegnazione al collegio arbitrale.
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