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Con l’estinzione del reato sarebbero ripristinate anche le sanzioni
La messa alla prova è un istituto processuale in base al quale l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe) per lo svolgimento di un programma di rieducazione «che...
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La messa alla prova è un istituto processuale in base al quale l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe) per lo svolgimento di un programma di rieducazione «che preveda come attività obbligatorie l’esecuzione di lavoro di pubblica utilità» in favore della collettività.
L’art. 168/bis prevede inoltre il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato.
Il giudice riceve dall’Uepe le informazioni sull’andamento del programma, dispone le eventuali modifiche e, se necessario, i provvedimenti di revoca, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni.
Al termine del periodo fissato, valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato.
L’art. 168/bis prevede inoltre il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato.
Il giudice riceve dall’Uepe le informazioni sull’andamento del programma, dispone le eventuali modifiche e, se necessario, i provvedimenti di revoca, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni.
Al termine del periodo fissato, valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato.
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