Sicurezza
Caos sulla tassa di bonifica: «Quegli avvisi illegittimi»
Cecina: l’avvocato Nuti, del Comitato No bonifica, all’attacco sul tributo 2012: «I vecchi enti non possono riscuoterlo, non pagare è una forma di protesta»
CECINA. Illegittimi gli avvisi di Equitalia per il contributo di bonifica 2012. Lo afferma nero su bianco il Comitato No bonifica, che continua la sua battaglia contro un tributo contestato in tutta Italia. Nel mirino ora gli avvisi relativi al contributo 2012 che stanno arrivando a pioggia a migliaia di famiglie. Che cosa è successo stavolta, che fa gridare all’illegittimità il Comitato cittadino? All’origine un pasticcio di competenze: Equitalia infatti ha inviato gli avvisi ai contribuenti per conto dei vecchi enti, ora soppiantati dal Consorzio Toscana Costa. Nella zona gli enti confluiti nel macroconsorzio sono tre: Unione montana, consorzio Alta Maremma e Colline livornesi. Che con l’entrata in vigore di Toscana Costa non hanno più potere impositivo, insomma non possono riscuotere tributi. D’altra parte il nuovo macroconsorzio non può riscuotere il tributo pregresso. Ne discende che nessuno può pretenderlo.
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A chiarire i termini della questione è l’avvocato Flavio Nuti, legale del Comitato No bonifica, che ha all’attivo decine di sentenze favorevoli ai ricorrenti. Una battaglia che va avanti da anni, contro quello che è definito un odioso balzello. «Nel mese di maggio - spiega Nuti - sono stati notificati da parte di Equitalia migliaia di avvisi di pagamento per la riscossione del contributo di bonifica 2012 richiesto dalla Unione Montana Alta Val di Cecina a cui era affidata la gestione del comprensorio di bonifica n. 29, di recente confluito nel macro consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa insieme ai disciolti consorzi Alta Maremma e Colline Livornesi». La legge 79 del 31 dicembre 2012 ha ridotto infatti il numero di consorzi da 36 a 6, procedendo ad un accorpamento. L’avvocato entra nel dettaglio: «La legge entrata in vigore il primo gennaio 2014 - dice Nuti - ha previsto il subentro del Consorzio n. 5 Toscana Costa in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti il comprensorio n. 29 gestito dalla Unione Montana Alta Val di Cecina, ratificata con delibera consortile del 14 febbraio 2014 (fra cui anche la riscossione dei tributi arretrati). L'articolo 23, comma 3 della legge regionale toscana 79/2012 prevede che, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, i Consorzi stipulino con le Comunità Montane delle convenzioni per la esecuzione delle attività di bonifica e/o manutenzione degli ex comprensori, come da schema tipo allegato alla legge. Che nella convenzione approvata fra il Consorzio di Bonifica n.5 e l'Unione Montana Alta Val di Cecina a quest'ultima è precluso il potere di iscrivere a ruolo i contributi e perciò di procedere alla loro riscossione rimanendo prerogativa esclusiva del Consorzio e perciò della riscossione oggi pretesa dei contributi anno 2012».
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Da qui la definizione di illegittimià. «Ne discende - spiega ancora l’avvocato - che non è spiegabile come l'avviso notificato ai contribuenti per lettera semplice da parte di Equitalia (e ciò in modo palesemente "intimidatorio", visto che in precedenza l'Unione Montana si serviva della società di riscossione SEPI di Pisa) riporti il nome dell'Unione Montana Alta Val di Cecina" e non dell'ente effettivamente preposto e legittimato alla riscossione, ovvero il Consorzio n. 5 Toscana Costa, l'unico che per effetto della citata legge e della citata convenzione potrebbe pretendere la riscossione del tributo, essendo subentrato, come si diceva, in tutti i rapporti attivi e passivi e perciò nella potestà impositiva dei tributi arretrati e non riscossi prima dell'entrata in vigore della legge 72/2012. Evidente la illegittimità dell'avviso che doveva essere emesso per conto del nuovo consorzio n. 5 Toscana Costa e non da parte dell'Unione Montana che ex lege non può più pretendere e/o ricevere i contributi arretrati non riscossi».
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L’invito è dunque a non pagare. «Non pagare tali avvisi, seppur ognuno deve essere libero di farlo o meno, potrebbe costituire - chiarisce l’avvocato - oltre ad una forma di "protesta" per un contributo iniquo che prescinde dal necessario rapporto tra opere che si asserisce essere state effettuate (ma non vi è prova) e benefici - costituendo di fatto una doppia tassazione della proprietà fondiaria -, anche una legittima difesa all'esercizio non autorizzato e contra legem del potere impositivo di riscossione di arretrati che competono ad altro ente e che l'Unione Montana ha esercitato non avendone più la potestà. A questo punto è opportuno attendere la cartella di pagamento e valutare, come personalmente anche io farò come semplice cittadino vessato, se il contributo di cui ai citati avvisi venga o meno iscritto a ruolo e preteso dall'Unione Montana ovvero dall'ente che ne ha ricevuto la potestà ex lege, ovvero Il consorzio n. 5 Toscana Costa. Valuteremo insieme al Comitato no Consorzi di Bonifica se fare ricorso anche collettivo per detta annualità. Sono a disposizione per chiarimenti su sito www.studiolegalenuti.it o su fb studio legale nuti».
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