Italia
Diritto di proprietà sugli immobili edificati in aree Peep
San Vincenzo, il via libera deciso dal consiglio comunale Più facile per i proprietari mettere sul mercato la casa
SAN VINCENZO. Trasformati da diritto di superficie a diritto di proprietà tutti gli immobili che sono stati realizzati nelle aree Peep. La decisione è stata presa nell’ultimo consiglio comunale, con i voti favorevoli della maggioranza. Si tratta degli immobili realizzati su aree Peep e assegnati a cittadini o in diritto di superficie per una durata di 90 anni, o in diritto di proprietà.
Nelle sue prime formulazioni la normativa prevedeva la possibilità di espropriare a prezzi vantaggiosi un’area per la realizzazione delle abitazioni. Per evitare forme di speculazione, erano stati posti rigidi vincoli sulla possibilità di alienazione degli appartamenti. Mentre per gli immobili in diritto di superficie era possibile l’alienazione con un prezzo predeterminato, per quelli in diritto di proprietà vigeva il divieto assoluto per i primi dieci anni e, per i successivi dieci, l’alienazione era sottoposta a determinate condizioni. Passati poi i vent’anni, l’immobile poteva essere venduto liberamente a chiunque pagando però un indennizzo al Comune. Dal 2012 la normativa aveva previsto che fossero i Comuni a definire l’indennizzo, attraverso un rapporto correlato al numero di anni di vigenza nella convenzione. Per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà delle aree è previsto adesso un pagamento di un corrispettivo pari al 60% di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per l’ente di abbattere tale valore fino al 50%, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati su base Istat.
In pratica, si parte con la stima del valore di mercato corrente di un’area edificata, libera da vincoli di edilizia economica popolare, stimando poi che il valore venale dell’area incida per il 20% sul valore del prodotto edilizio in essa realizzato. Questo valore così determinato va poi decurtato di un ulteriore 50%. Per la quota parte degli oneri concessori del diritto di superficie, si potrà fare riferimento alle singole convenzioni stipulate a suo tempo dalle cooperative o imprese con il Comune.
Tradotto in una formula, quotazione agenzia del territorio (Qt) diviso tre, moltiplicato per i metri cubi edificabili sul lotto(If), per la determinazione del valore economico del lotto. Del suddetto valore dovrà poi esserne assunto il 20% per limitarlo alla sola area, ridotto del 50% e decurtato delle spese sostenute per l’assegnazione del lotto, rivalutate al momento della trasformazione. Il valore ottenuto dovrà poi essere ripartito sulle singole unità immobiliari in relazione ai millesimi posseduti. In alternativa alla ripartizione in millesimi, in assenza di questi, si può ricorrere alla ripartizione sulla base dei metri quadrati posseduti.
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