Sicurezza
Ristorante chiuso, ora si appella alla Corte europea
Attilio Lanza, proprietario del Sestante, dovette chiudere per il piano Grandi rischi: in guerra contro la Solvay
ROSIGNANO. Una battaglia giudiziaria infinita quella di Attilio Lanza. Una battaglia che dura da più di vent'anni, da quando il suo ristorante a Pietrabianca, il Sestante, fu chiuso. Ricadeva nella zona grandi rischi, il perimetro rosso intorno ai depositi di etilene della Solvay, a ridosso delle Spiagge bianche. Con l'applicazione della legge Seveso tre attività turistico ricettive, il Sestante e due campeggi (Il Tirreno e Due Jolly) all'interno di quell'area, furono ritenuti incompatibili. E dunque chiusi. Una storia che arriva dagli anni Novanta. Ma per Attilio Lanza è un boccone troppo amaro che non va giù. La sua battaglia contro la multinazionale chimica ha superato tutti i gradi di giudizio della legge italiana, dal tribunale alla Corte di Cassazione. Niente da fare per il ristoratore di 69 anni, che nel frattempo si è trasferito a Pardubice, la cittadina della repubblica ceca gemellata con il comune di Rosignano, dove ha aperto una pizzeria. Lanza non si dà pace. E adesso ha deciso di portare il suo caso all'attenzione dell'Europa, presentando ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Che cosa chiede Lanza? Un risarcimento per la chiusura della sua attività. E il riconoscimento di un torto subito.
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"Voglio giustizia". «Sono vittima di un'ingiustizia, una grave ingiustizia, ma vado avanti». Attilio Lanza non si arrende. Nonostante 20 anni di battaglia legale e tre gradi di giudizio sfavorevoli, continua la sua battaglia. «Acquistai nel 1980 il Sestante - racconta -, quando era poco più di una baracca che esisteva dal 1959 a servizio delle migliaia di villeggianti che da sempre affollano le Spiagge Bianche. Dal Comune di Rosignano ebbi l'autorizzazione ad ampliare e realizzai a mie spese opere ad uso pubblico, servizi igienici, docce… Poi, con la legge Seveso e il progetto di raddoppio degli stoccaggi di etilene Solvay, è arrivata la stangata. Eppure in quella zona ogni anno continuano ad arrivare migliaia di villeggianti, ci sono stabilimenti balneari e altre attività turistiche aperte e regolarmente in funzione. Perché solo io ho dovuto chiudere? Solo per me esiste il pericolo? Quella che ho subito io è una vera ingiustizia, contro la quale mi sto battendo inutilmente da vent'anni. Spero che la Corte europea dei diritti dell'uomo riconosca il torto che ho subito».
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La Cassazione. L'avvocato Pietro Ferrari di Firenze, che segue la vicenda fin dall'inizio, si fa forte di una sentenza della Suprema Corte datata 1981, relativa a un caso analogo, identifico secondo Ferrari a quello del suo assistito: uno stabilimento balneare di Taranto che era stato fatto chiudere "a causa dell'inquinamento prodotto da una vicina attività industriale". Con quella sentenza della Corte di Cassazione il gestore tarantino si è visto riconoscere un indennizzo per la chiusura forzata della sua attività. Ma nel 2014, nel caso di Lanza, la Corte di Cassazione ha espresso parere contrario. Dice Ferrari: «Nel 2014 la Corte di Cassazione ha dato torto alla Corte di Cassazione del 1981, affermando che si trattava di una pronunzia isolata». Ma secondo il legale il caso «è identico», poiché la Corte d'appello di Firenze ha riconosciuto «che la chiusura del Sestante era stata determinata dalla pericolosità delle attività della Solvay, purtroppo affermando contraddittoriamente che mancava il nesso causale tra impoverimento del signor Lanza e arricchimento della Solvay».
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Riserva biogenetica e area a rischio. La storia è complessa. I provvedimenti verso l'attività di Lanza sono infatti di due tipi: amministrativo e demaniale. Il Comune di Rosignano gli revoca la concessione commerciale, quindi la licenza di esercizio, nel 1992; mentre il Demanio forestale blocca l'autorizzazione demaniale. «La vicenda del signor Lanza - dice l'avvocato Ferrari - è cominciata nel 2005 quando il Ministero per le Politiche Agricole nega il rinnovo della concessione demaniale per l'esercizio del suo ristorante nella pineta di Vada "stante la vicinanza a particolari aree industriali", e cioè al pericoloso deposito di etilene criogenico gestito dalla società Solvay. Si apre così un lungo calvario amministrativo - giudiziario, che ha visto esprimersi differenti autorità, tra cui il difensore civico della Regione Toscana e ben tre gradi di giudizio». Attilio Lanza chiedeva «che gli fosse riconosciuto un indennizzo visto che l'amministrazione, per far continuare l'attività della Solvay (in concessione) aveva determinato la chiusura della sua attività, parimenti in concessione». Spiega Ferrari: «Diverse norme del nostro ordinamento (articoli 845, 1052, 1053, 838 del Codice civile) consentono alla Stato di favorire una attività economica a scapito della proprietà privata o di un'altra attività economica di minore entità, ma sempre dietro pagamento di un indennizzo da parte del soggetto favorito al soggetto sfavorito».
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Le sentenze in tre gradi di giudizio. Il tribunale dei Cecina si esprime nel 2006. E «respinge la domanda - commenta l'avvocato - con l'assurda affermazione che la chiusura dell'attività del signor Lanza fosse stata determinata dalla sua incompatibilità con la Riserva biogenetica, e non dalla vicinanza della pericolosa attività della Solvay». Nel 2011 arriva la sentenza della Corte di Appello di Firenze, la quale «viceversa, riconosceva che la chiusura della attività di Lanza era stata determinata dalla pericolosità della attività della Solvay, ma contraddittoriamente affermava che mancava il nesso causale tra impoverimento del signor Lanza e arricchimento della Solvay». Nel settembre 2014 «la Corte di Cassazione confermava tale sentenza, disattendendo un suo precedente del 1981, affermando che si trattava di una pronunzia isolata». Lo scorso febbraio Attilio Lanza ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, «per violazione del diritto di proprietà e del principio del giusto processo - dice Ferrari -. Attendiamo la decisione di questo ultimo organo». Ferrari insiste: «Ci sono casi, e il nostro ordinamento lo prevede, in cui per esigenze di economia nazionale si penalizzano attività economiche minori, ma sempre deve essere riconosciuto un indennizzo per il danno subito».
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