Il Tirreno

Via i vincoli sull’ex officina Il caso Bensi in consiglio

di Paolo Federighi
Via i vincoli sull’ex officina Il caso Bensi in consiglio

Interrogazione di As che denuncia irregolarità nelle previsioni urbanistiche Scheda normativa decaduta da 10 anni, possibilità anche per il residenziale

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SAN VINCENZO. Irregolarità nelle previsioni dell'ex officina Bensi, storico edificio del centro. Lo sostiene il gruppo consiliare di Assemblea Sanvincenzina (As). Per As, nella pratica dell'ex Bensi la scheda normativa B.7 del regolamento urbanistico (ex officina ed edifici contigui) è decaduta da oltre dieci anni. Tale caso sarà oggetto di un'interrogazione da parte di As nel consiglio comunale del 30 dicembre alle 17,30.

As analizza il piano di recupero relativo all'ex Bensi (pratica D/2013/30 del 12 dicembre 2013) e la richiesta di autorizzazione paesaggistica (pratica A/2014/664 dell'1 dicembre 2014), e sostiene che, decaduta la previsione della scheda, su tali edifici tornino possibili solo certi tipi d'intervento. Per As l'edificio principale dell'ex Bensi ricade in categoria Modificazione edilizia 3 (M3) e che, su edifici così classificati, siano possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, regolati dall'articolo 5 (tipi d'intervento degli indirizzi normativi del piano strutturale).

"Considerato che all'art. 5 del piano strutturale - recita l'interrogazione - la ristrutturazione edilizia, massimo intervento ammissibile, è così definita: fino allo svuotamento dell'involucro edilizio di edifici, da eseguire riproducendo senza significative variazioni dimensionali o di quota tutte le parti strutturali, mantenendo immutate sagome, altezze, superfici di pavimento e senza alterazioni dei complessivi caratteri originali dei prospetti con particolare riguardo per quelli visibili dagli spazi pubblici, si chiede di chiarire le motivazioni e di esplicitare le basi giuridiche che, in sede di controdeduzioni alla Variante gestionale dell'aprile 2013, hanno portato il dirigente dell'Area servizi per il territorio ad affermare che 'l'osservazione - As riporta qui quanto scritto dal dirigente Andrea Filippi - evidenzia che l'istanza presentata nei termini stabiliti dalla normativa della scheda era quindi non conforme e, in conseguenza, i richiedenti non possedevano compiutamente il titolo alla presentazione”.

“Per questi motivi non resta che considerare l'avvenuta decadenza della validità della scheda normativa B.7. Sugli edifici ricompresi nella scheda, gli interventi, previsti dalla scheda normativa, sono comunque realizzabili a prescindere dalla decadenza della stessa, in quanto trattasi di edifici e che gli stessi, con l'eliminazione delle specifiche norme della B.7, sono da considerarsi ricompresi nella Modificazione edilizia 4 (M4) ove sono possibili interventi sino alla sostituzione edilizia a parità di Slp esistente, con la sola eccezione del vincolo di cui alla Modificazione edilizia 2, attribuito in generale dal regolamento urbanistico (e non dalla scheda normativa) al fronte prospiciente via Vittorio Emanuele II°”.

“E' da considerarsi ammissibile in tale intervento la destinazione d'uso residenziale, prevista dal sottosistema insediativo centrale di cui all'articolo 19 del vigente piano strutturale, con la sola eccezione del piano terra per il quale vale il vincolo di cui all'articolo 15 punto 5 del regolamento urbanistico. Si consiglia la presentazione di un apposito piano di recupero".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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