Il Tirreno

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Il no alla cava al Consiglio di Stato

Il Comune pronto a resistere nel ricorso promosso da Buzzi Unicem

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SAN VINCENZO. Ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) contro il Comune di San Vincenzo, la Regione Toscana e successivamente anche contro il Ministero per i Beni culturali e ambientali. È quanto ha promosso al Tar della Toscana la società Buzzi Unicem Spa. Il ricorso è stato promosso avverso al Piano per le attività estrattive di cava, che non include l’ampliamento della cava di San Carlo nei terreni di proprietà della Società ricorrente.

Il Comune di San Vincenzo si è costituito in giudizio mediante deliberazione della giunta comunale del 3 aprile 1996, affidando all’avvocato Renzo Grassi di Piombino l’incarico di rappresentare e difendere in giudizio il Comune.

La vicenda. Con sentenza numero1.054 sezione prima del 13 giugno 2011, il Tar Toscana ha respinto il ricorso della Società con tanto di condanna alla refusione delle spese di giudizio. Con nota del 10 febbraio 2012, l’avvocato piombinese Renzo Grassi ha trasmesso il ricorso al Consiglio di Stato della Buzzi Unicem Spa per l’annullamento della sentenza del Tar. Il Comune, il 19 marzo 2012, decise di resistere in giudizio nel ricorso d’appello promosso dalla Buzzi Unicem davanti al Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza del Tar. Ma il 10 giugno 2011, la Buzzi Unicem (già Residenza Giardini Srl) fece ricorso con motivi aggiunti, impugnando il provvedimento datato 25 marzo 2011, e conosciuto a seguito della produzione in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato, con cui la Soprintendenza archeologica della Toscana respinse l’istanza, presentata dalla ricorrente, di revisione del vincolo.

Con sentenza del Tar Sezione Terza (n. 1620 del 2012) del 16 ottobre 2012, la Buzzi Unicem è risultata soccombente ed ha impugnato al Consiglio di Stato anche quest’ultima pronuncia.

Il Comune, visto il giudizio del primo grado, è convinto che i provvedimenti siano legittimi, e che vi sia un interesse pubblico dell’ente a resistere in ragione degli aspetti di tutela ambientale che hanno indotto a non ampliare l’attività di cava. Inoltre, sempre secondo l’ente locale, permangono nella loro rilevanza le motivazioni che lo hanno indotto a resistere in giudizio davanti al Consiglio di Stato avverso la precedente sentenza del Tar Toscana (n. 1045 del 2011).

Per il Comune, la mancata costituzione in giudizio impedirebbe di sostenere nel giudizio di secondo grado le ragioni che gli hanno consentito di ottenere giudizio favorevole davanti al Tar. Il dirigente dell’Area servizi generali provvederà a formalizzare l’incarico di difesa dell’ente all’avvocato Grassi, con un impegno di spesa di 1.500 euro per quanto concerne eventuali acconti.

Paolo Federighi

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