Finanza
Terreni agricoli e edifici ai familiari: ecco chi paga
Saldo Imu entro il 16 dicembre. L’Asppi fa chiarezza dopo l’incontro col Mef «Sui fabbricati rurali e strumentali è abolita anche la seconda rata»
Un po’ di chiarezza sul saldo Imu da pagare entro il 16 dicembre per alcune tipologie di immobili. Questo il senso di un incontro che il presidente provinciale dell’Asppi - l’architetto Sirio Grassi - ha avuto con i tecnici del Mef (Dipartimento Legislazione Tributaria delle Finanze). In attesa che venga pubblicata una risoluzione che ufficializzi le linee interpretative emerse nell'incontro, ecco alcune anticipazioni dell’associazione piccoli proprietari di immobili.
Le questioni affrontate riguardano la seconda rata dei terreni agricoli per i soggetti che non rientrano nelle categorie di Iap o coltivatore diretto, i fabbricati rurali strumentali e non strumentali. Il conguaglio della prima rata sui fabbricati dati in uso gratuito ai familiari di 1° grado in linea retta assimilati dal comune all'abitazione principale nonché sui fabbricati di proprietà del personale in servizio permanente alle forze armate, di polizia e vigili del fuoco; il pagamento del differenziale sull'abitazione principale ed eventuali altri immobili.
Terreni agricoli. «Premettiamo che tutti i terreni agricoli che ricadono in zone montane sono e rimangono esenti da Imu per tutto il 2013. I contribuenti che possiedono dei terreni e che non rientrano nella categoria di Iap o coltivatore diretto devono versare entro il 16 Dicembre la seconda rata Imu calcolata, per l'intero anno, sulla base delle aliquote deliberate dal comune per il 2013 dopo aver sottratto la prima rata (soppressa) calcolata con le aliquote del 2012.
Fabbricati rurali strumentali. Sui fabbricati rurali strumentali è abolita sia la prima che la seconda rata.
Fabbricati dati in uso gratuito ai familiari e fabbricati di proprietà del personale in servizio permanente alle forze armate...Ricordiamo che per questi soggetti: era dovuta la prima rata Imu (altri fabbricati), non è dovuta la seconda rata nel caso di assimilazione ad abitazione principale.
Va, tuttavia evidenziato che qualora il Comune abbia deliberato nel 2013 un aumento dell'aliquota rispetto a quella in vigore nell'anno 2012, tali soggetti dovranno, entro il 16 dicembre, versare il conguaglio derivante dalla differenza tra l'imposta (calcolata applicando la maggior aliquota 2013) e l'imposta versata in occasione del 1° acconto (calcolata applicando l'aliquota 2012).
Differenziale sull'abitazione principale In merito a questa problematica considerata la grande confusione, il dibattito/scontro politico in atto, le possibili (ventilate) modifiche che potrebbero essere apportate al Decreto, abbiamo convenuto di evitare considerazioni e inutili tentativi di approfondimento auspicando venga fatta chiarezza al più presto.
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