Finanza
E a fine gara prevalse il “buonsenso”
L’applicazione rigida della legge avrebbe escluso i primi due classificati. Ma Giangrande: «Non avevano contezza...»
CECINA. La disputa di mezz'estate coincide con gli avvenimenti che dell'estate qualificano l’immagine. Una storia beffarda, si direbbe in prima battuta. Quando poi ci s’infila il naso, se ne resta convinti: la vicenda riecheggia l’ironia della sorte, poiché con la stretta finanziaria che ovunque induce al taglio delle spese per la cultura, stanziare più di 154mila euro (per tre anni, Iva esclusa) nella stagione musicale cecinese è di per sé un mezzo miracolo. A far discutere però non è l’intento, di sicuro lodevole, ma le modalità con cui si è decretata la vittoria dell’associazione Ati-Arci, come ha ricordato Francesco Villani (consigliere comunale di Fratelli d’Italia) e per certi versi sottolineato Samuele Di Lascio, del Partito democratico. La contesa non sta solo nell’interpretazione di un comma dell’articolo 38 del decreto legge 163/2006, che prevede l’esclusione dalle procedure di quanti abbiano sentenze passate in giudicato o decreti di condanna divenuti irrevocabili, ma anche nell’assenza di un esperto di accertata competenza nella commissione giudicatrice, nonché in talune condizioni introdotte nel bando di gara triennale.
La clausola enigmatica. Cinque soggetti - chiamiamoli così - hanno partecipato alla gara. Metarock di Pisa è stata esclusa quasi subito. L’ordine conclusivo della graduatoria vede al primo posto l’associazione Music Pool di Ati-Arci (89,5 punti), l’associazione culturale The Cage (74,5 punti), l’associazione musicale Modigliani (68,5 punti) e Bolgheri Melody (59,25 punti). Music Pool ha vinto la gara grazie a un insieme di regole che decreta il vincitore basandosi su un semplice calcolo aritmetico, a cui concorrono quattro elementi di valutazione, come ribadito nel verbale: curriculum del direttore artistico, livello professionale dei musicisti (con annesso programma del festival di musica giovanile), proposte aggiuntive e attestazioni di ulteriori servizi. Proprio su quest’ultimo punto - il primo in ordine cronologico di valutazione - si attiva la polemica, favorita dalla prosa a dir poco involuta della clausola di riferimento: “Attestazioni di ulteriori servizi rispetto a quelli necessari per l’ammissione alla gara, certificati presso soggetti pubblici o privati”. Cosa vuol dire? Salvatore Giangrande, direttore generale e segretario del Comune, spiega che si tratta «di una produzione aggiuntiva rispetto a quanto chiesto dalla pubblica amministrazione. Il bando deve essere fatto in maniera oggettiva e la possibilità di autocertificazione non esiste». Condizione non da poco, perché come effetto pratico determina un punteggio pari a zero per Bolgheri Melody la quale, spiega l’avvocato Enrico Marinai, «è una società a responsabilità limitata che gode solo di patrocini e non di contributi. Ati-Arci e The Cage hanno depositato una documentazione attestante incarichi avuti in affidamento dai Comuni. Potevamo solo dimostrare l’attività svolta negli ultimi anni attraverso una corposa rassegna stampa». La commissione nominata da Salvatore Giangrande, composta dai dirigenti comunali Mariangela Arnavas (presidente) e Alessandra Cheli, oltre che dalla funzionaria Beatrice Gori, non ha ritenuto la documentazione meritevole di punteggio, non essendo stata rilasciata da enti pubblici.
L’assenza dell’esperto. Ma chi aveva, nella commissione, la professionalità specifica per valutare la qualità dell’offerta artistica? Nessuno, a quanto pare. Lo stesso Giangrande chiarisce che «altre volte l’esperto esterno c’era. La prassi vuole che sia il presidente della commissione a chiederne la presenza, anche perché essa presume un impegno di spesa». La presidente ne ha fatto richiesta? Il più alto dirigente del Comune di Cecina risponde senza esitazione: «Non mi risulta». Poi la butta lì: «Beatrice Gori però può configurarsi come esperta, avendo lavorato per anni nel settore cultura. Ma presumo che non abbia mai avuto un incarico di direzione artistica in un festival musicale o similari».
I decreti di condanna. Dal verbale di gara della quarta seduta, risalente al 10 maggio scorso, risulta che la commissione riscontra alcune difformità nelle certificazioni prodotte da Gianni Pini e da Domenico Rosa, rispettivamente presidenti dell’associazione Music Pool (prima classificata) e The Cage (seconda classificata). Le difformità consistono nelle incoerenze tra le autocertificazioni prodotte e i certificati dei loro casellari giudiziali. Per Pini si tratta di due decreti di condanna esecutivi risalenti all’11 marzo 2005 e al 6 maggio 2006; per Rosa di un decreto di condanna, sempre esecutivo, emesso il 28 giugno del 2000. Entrambi hanno omesso qualunque riferimento nella documentazione presentata per partecipare alla gara, contravvenendo a quanto stabilito dal bando. L’avvocato Francesco Villani, che in veste di consigliere comunale ha presentato un’interpellanza sulla vicenda, non ha dubbi: «A questo punto la gara era finita, poiché Music Pool e The Cage dovevano essere esclusi e l’appalto andava assegnato all’associazione Modigliani, terza classificata». Invece la commissione decide per la prova d’appello: sospende l’aggiudicazione e invita Gianni Pini e Domenico Rosa a presentare memorie scritte. Ed è nella quinta seduta, quella del 16 maggio, che la commissione prende atto delle memorie a discolpa. L’avvocato Lisa Parrini di Firenze, che tutela Gianni Pini, scrive che «i decreti penali di condanna risultano estinti per decorso dei termini» e anche l’avvocato Federica Morgantini di Livorno, per conto di Domenico Rosa, precisa che «il decreto penale di condanna (...) è provvedimento relativo a reato estinto». Le giustificazioni soddisfano Arnavas, Gori e Cheli, le quali rilevano che i contenuti sono «qualificativi e confermativi della buona fede nella riferibilità sia al notevole lasso di tempo trascorso dai fatti che al formale riscontro documentale della certificazione del casellario rilasciata agli interessati». Va tradotto: una giustificabile dimenticanza visto il tempo trascorso, che non compromette le condizioni per partecipare alla gara.
Finale alla De Amicis. È questo il punto più dibattuto. Ammesso e non concesso che Music Pool e The Cage non dovessero decadere appena accertate le incoerenze documentali, non era più opportuno ricorrere al parere di un legale di fiducia dell’amministrazione comunale, anziché prendere semplicemente atto delle memorie presentate dagli avvocati di parte? Il dottor Salvatore Giangrande premette che in Comune impera il principio del rigore: «Io, cittadino, dichiaro ciò che è successo se ne ho contezza. Nel caso specifico vi è stata un’immedesimazione e la richiesta di chiarimenti è basata sulla buona fede dei concorrenti. La commissione ha ritenuto le motivazioni sufficienti e in base a questo ha assegnato la gara». Ma l’avvocato Marinai è di parere diverso: «Siamo di fronte a dichiarazioni mendaci: il reato va esplicitato lo stesso anche se è estinto». Peraltro l’associazione da lui assistita, Bolgheri Melody, non avrebbe neppure potuto presentare ricorso, essendosi piazzata quarta alle spalle della “Modigliani” di Livorno, che ha accettato il verdetto della commissione. Ma la questione di principio resta, come spiega l’altro avvocato, Francesco Villani: né Music Pool né The Cage potevano beneficiare dell’assegnazione, poiché le documentazioni presentate dai loro presidenti omettevano il particolare dei decreti penali di condanna, rinverdendo così la schermaglia legale, curiosa perché consumata al di fuori delle aule di giustizia.
@amvalentini
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