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yyLa legge a cui fa riferimento l’Agenzia delle entrate, nella lettera di risposta inoltrata al sindaco di Cecina, è la numero 423/1997. Argomenta il direttore: “La circostanza che il procedimento...

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yyLa legge a cui fa riferimento l’Agenzia delle entrate, nella lettera di risposta inoltrata al sindaco di Cecina, è la numero 423/1997. Argomenta il direttore: “La circostanza che il procedimento penale possa non avere effettivo seguito non preclude di per sè la possibiità per il contribuente di richiedere la sospensione della riscossione delle sanzioni prevista dalla legge purché ponga in essere i presupposti stabiliti dalla legge medesima”. E spiega: “In questa fase, fatte salve le ulteriori valutazioni del caso correlate all’evoluzione della fattispecie , la sospensione della riscossione delle sanzioni iscritte a ruolo nei confronti del singolo contribuente potrà quindi essere provvisoriamente disposta qualora quest’ultimo attivi compiutamente il procedimento stabilito dalla l. 423/1997.

I contribuenti interessati devono pertanto provvedere a presentare apposita istanza in tal senso, unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all’autorità giudiziaria o a un uficiale di pg” e dimostrando di aver fornito il professionista delle somme necessarie ai pagamenti omessi.

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