Il Tirreno

Edilizia: gli architetti replicano ai geometri su progetti e compiti

Il consiglio dell’Ordine risponde a Puccini: «Consentita solo progettazione e direzione di modeste costruzioni»

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CECINA. Non si placa la polemica sulle costruzioni edilizie che vede contrapposti architetti e geometri e che ha visto intervenire i due consigli dei rispettivi ordini. Sulla diatriba aperta (certe pratiche edilizie non possono essere firmate dai geometri, è la sostanza del contendere) torna il presidente dell’Ordine degli Architetti di Livorno Elisabetta Coltelli. L’architetto, per prima cosa, precisa che non c’è stata nessuna nota ufficiale dell’ordine sull’argomento ma solo una newsletter inviata a tutti gli iscritti.

Nel merito, poi, replica al geometra Puccini, presidente dell’Ordine dei Geometri livornese. «Il sottoscritto consiglio - scrive Coltelli - resta meravigliato di quanto riportato dal geometra Puccini. E’ necessario evidenziare che sebbene le sentenze non possano elevarsi a divenire normativa, rappresentano pur tuttavia strumenti interpretativi fondamentali nel quotidiano svolgimento delle attività sociali: è dunque evidente che le molteplici e concordi sentenze emesse hanno riconosciuto i principi basilari ed i punti fissi del campo d’azione della professione di geometra. Preme inoltre sottolineare che le sentenze in oggetto non hanno introdotto alcuna nuova formulazione, né tanto meno l’interpretazione appare discostarsi dalla normativa di riferimento».

«Ci stupiamo infine - continua il consiglio degli Architetti -, dell’uso chiaramente scorretto ed evidentemente strumentale dell’art. 3 del Decreto Sviluppo del 13 agosto 2011 dove poiché “l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge” si arriverebbe addirittura al “superamento delle interpretazioni delle varie sentenze” e dunque della relativa normativa dì riferimento: secondo tale assunto anche un farmacista potrebbe progettare! Poiché è evidente l’assurdità dell’affermazione ci limitiamo solo a ribadire che sia la normativa che le numerose pronunce giurisprudenziali rendono chiari i confini delle competenze della figura professionale del geometra». Competenze che si riassumono così: al geometra «è solo consentito, ai sensi della norma contenuta nel decreto n. 274 del 1929, art.16, la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l’impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell’ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l’incolumità pubblica».

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