Il dolore
«Ma la norma del governo è giusta»
◗
Lavvocato Barabino Barabino sulla causa Pellegrini: «È l'applicazione che è sbagliata»
3 MINUTI DI LETTURA
CECINA. La legge è giusta, la sua applicazione invece è errata. È questa in sintesi la posizione dell'avvocato Paolo Barabino, che ha patrocinato la causa di Lucia Pellegrini, l'insegnante del liceo Fermi che si è opposta al pensionamento forzato per aver raggiunto i 40 anni di contributi ed è stata reintegrata dal giudice del lavoro. Barabino, che è anche capogruppo del Pdl, tiene a distinguere due aspetti. Da un lato la legge Brunetta, appunto, di cui difende lo spirito, e dall'altro la sua applicazione. «Il Governo Berlusconi non ha affatto cacciato 2-3 mila insegnanti per aver maturato 40 anni di contributi - spiega Barabino -. All'art. 72, comma 11, della L. n. 133/2008, è infatti sottesa la esigenza politica di palesata necessità di interventismo sulle disfunzioni delle amministrazioni pubbliche, attraverso uno svecchiamento degli organici ed una razionalizzazione delle spese; dopo di che l'interpretazione della norma in sede applicativa da parte delle singole amministrazioni, quale il Provveditorato agli studi di Livorno e la scuola di Cecina ove presta servizio la prof. Pellegrini, condizionata anche da una certa rappresentazione mediatica, è risultata erronea, con una configurazione del potere di risoluzione, riconosciuto alle amministrazioni, come vincolato e necessario quando in realtà così non è». L'avvocato specifica che era già chiaro il testo della norma «(parla di "facoltà" per le Amministrazioni, non di dovere)» le circolari e direttive esplicative delle modalità di sua attuazione hanno ben precisato la necessità che ciascuna amministrazione, prima di procedere all'applicazione della disciplina del recesso per i dipendenti con 40 anni di contribuzione, adotti dei criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze; tra i criteri sono ad esempio indicati l'esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all'utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni di personale...» «Nel caso della professoressa Pellegrini - aggiunge -, il giudice ha accolto il ricorso sull'assorbente e lamentato motivo della non idoneità del preavviso di risoluzione dal rapporto di lavoro inviato dalla scuola a costituire un valido e legittimo atto di recesso da parte della pubblica amministrazione perché non preceduto dalla formazione di alcun criterio e carente di ogni motivazione giustificativa del provvedimento stesso, viceversa imposta dal citato dell'art. 72, comma 11, della L. n. 133/2008. La legge, come anche pubblicamente ricordato dal ministro Brunetta, parla quindi di facoltà dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro; non è pertanto un obbligo, ma è piuttosto una possibilità per le singole Amministrazioni quello di aumentare il turnover, sì da far pensionare alcuni dipendenti con 40 anni di contribuzione, rinnovare il quadro dei docenti, risparmiare sulla finanza pubblica. Insomma, la norma in questione è legittima ed intelligente; nel caso della professoressa Pellegrini sono risultate illegittime le modalità di applicazione della norma».
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
