Sicurezza
Scuola dinfanzia. Causa pilota della Cgil per gli emolumenti in caso di assenza dal lavoro
«Ridate i soldi alle maestre»
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La scuola dinfanzia Nghè di via Veneto Indennità trattenute: il giudice condanna il Comune
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ROSIGNANO. Indennità di tempo potenziato trattenute ai propri dipendenti (in questo caso le insegnanti della scuola dell'infanzia) in caso di assenza dal lavoro. Il Comune perde la causa - una causa pilota patrocinata dalla Cgil - e dovrà risarcire una propria dipendente. Col rischio che questa sentenza aprà la strada ad altre cause. Dato che gli insegnanti delle scuole comunali per l'infanzia a Rosignano e nelle frazioni sono venti. Naturalmente Comune ed organizzazioni sindacali potranno rimettersi al tavolo della trattativa e palazzo civico potrà decidere di evitare di continuare un'azione giudiziaria il cui caso pilota ha dato esito negativo. Ma intanto la sentenza fa notizia ed infligge un duro colpo alla pubblica amministrazione rosignanese: depositato in cancelleria il 21 luglio scorso, è l'atto con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Livorno Domenico Provenzano condanna il Comune di Rosignano perché dal marzo 2007 non ha più pagato l'indennità di tempo potenziato in caso di assenza dal lavoro alle dipendenti della scuola dell'infanzia. E ciò ritenendo la stessa indennità non più un emolumento fisso e continuativo. Convinzione, quella del Comune, basata soprattutto su una nota dell'Aran e sui dettami della nuova legge 133. La causa pilota sostenuta dalla Cgil Funzione Pubblica e patrocinata dall'avvocato Irma Calderoni sosteneva invece che l'indennità non poteva essere trattenuta in nessun caso di assenza dal lavoro e, benché non rientrasse più tra le utilità a fini previdenziali e pensionistici, rientrava pur sempre negli emolumenti fissi e continuativi dovuti al personale di ruolo delle scuole comunali per l'attività didattica. Nelle sentenza il giudice accoglie la tesi sostenuta dal sindacato a tutela di una lavoratrice (causa pilota, appunto) dichiarando legittima la trattenuta solo in riferimento all'indennità di tempo potenziato relativa ai primi 10 giorni d'assenza della dipendente. Ma ritiene illegittima la trattenuta della stessa indennità per i giorni successiva. Calcolata in 103 euro lordi mensili per dieci mensilità all'anno, il giudice del lavoro condanna il Comune - oltre che al pagamento delle spese legali - a restituire alla ricorrente le sommeindebitamente trattenute dal marzo 2007 fino al 25 giugno 2008 nonché quelle dovute per tale emulumento, successivamente a tale ultima data, che siano state trattenute per assenze dall servizio dovute a ragioni diverse dalla malattia per i primi 10 giorni. Esulta la Cgil, che ha scelto la via legale dopo una serie di trattative ed il fallimento del tentativo di conciliazione col Comune di Rosignano. Dice Barbara Bongini, responsabile coordinamento infanzia Cgil: «Con tale sostegno si intende condannare il comportamento di tutte quelle amministrazioni che intendono applicare in modo restrittivo e miope le norme limitando lo spazio della contrattazione e della concertazione».
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