Attenzione
L'autovelox non può essere privato
Maria Meini
Ecco le motivazioni del giudice di pace che ha annullato i verbali. Nella memoria depositata ieri si parla di gravi irregolarità. L'avvocato Nuti: «Sono confermate le nostre tesi»
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CECINA. La sentenza era lunga appena sette righe. La motivazione è dispiegata in sessanta pagine. Ieri il giudice di pace di Cecina, Sergio Coco, ha depositato in cancelleria le motivazioni al dispositivo del 19 maggio, relativo alla prima sentenza emessa sulla lunga querelle delle multe comminate dall'autovelox del Comune di Riparbella sulla strada regionale 68.
La memoria è relativa al ricorso inoltrato da un automobilista contro un verbale del 23 novembre 2005, in merito a un'infrazione commessa nell'ottobre dello stesso anno. Nel corposo incartamento il giudice attribuisce all'amministrazione comunale di Riparbella un «comportamento ai limiti della slealtà processuale», poiché si è rifiutata di fornire la documentazione pubblica, come delibere e copia del contratto d'appalto, che peraltro i ricorrenti avevano già prodotto.
Le tre verità del Comune. Oltre a quest'eccezione procedurale, il giudice Coco entra nel merito esaminando le fasi del procedimento di installazione e gestione dell'autovelox, e rileva che il Comune espone tre diverse verità. 1) Nella memoria di costituzione l'amministrazione sostiene che l'intera fase dell'accertamento della violazione è stata espletata da un vigile urbano; 2) il vigile stesso, successivamente, nella lettera con cui risponde alla richiesta di informazioni da parte dei ricorrenti sulla procedura seguita, dichiara che tale attività è stata svolta da terzi, sotto il suo controllo; 3) infine, una terza versione contrastante con le procedenti: nella determina del responsabile del servizio dell'area amministrativa del Comune si stabilisce infatti che l'apposizione dei due autovelox era avvenuta per noleggio dalla società Centro servizi di Larciano, a cui era rimessa «l'integrale gestione delle procedure e degli adempimenti amministrativi». Affermando in sostanza che l'intero servizio era svolto dall'azienda aggiudicatrice senza oneri a carico dell'ente, il quale disponendo di un solo vigile urbano «non potrebbe accollarsi nemmeno in parte le operazioni complesse di controllo degli apparati, verbalizzazione e gestione del contenzioso».
Tutti gli attori in scena. Brevemente, ricordiamo che la querelle autovelox è scoppiata all'inizio del 2006, con la costituzione di un comitato popolare in difesa dei multati, il Comitato No Gabelle - viabilità sicura, animato da Paolo Bellini, che ha inoltrato quasi tremila ricorsi al giudice di pace di Cecina contro le multe comminate dal Comune di Riparbella dall'ottobre 2005 sulla via Salaiola Cecina-Volterra, in corrispondenza degli autovelox di Melatina e Fagiolaia. Il 18 maggio scorso la prima sentenza, che ha accolto i ricorsi, condannando il Comune a pagare le spese.
Censura al Centro servizi. Il giudice di pace, nelle sue motivazioni, sottolinea il fatto che lo strumento utilizzato, che era stato garantito dal Centro servizi come già tarato e a norma, è stato omologato in realtà soltanto cinque mesi dopo la sua entrata in funzione: nel febbraio 2006.
Inoltre il giudice indica come ulteriore irregolarità tutta la procedura relativa alla gestione di sottrazione dei punti dalla patente, gestita dalla società di Larciano, poiché quasi tutti i verbali sono stati elevati prima della data di aggiudicazione dell'appalto.
A questo proposito Coco aggiunge che la mancata pubblicazione all'Albo pretorio del Comune della delibera ne determina l'inesistenza.
Privato non è bello... Il nodo centrale delle argomentazioni del giudice riguarda insomma quattro aspetti, tra cui il principale verte sull'affidamento, chiavi in mano, dell'intera procedura a un soggetto privato. A cui segue, a caduta, il ritardo da parte del Comune della pubblicazione degli atti di affidamento; l'omologazione dello strumento di rilevazione successiva all'inizio dell'attività di controllo; la carenza di motivazioni del decreto prefettizio sulla deteminazione dei limiti di velocità sulla 68.
L'avvocato: sono le nostre tesi. «Le motivazioni del giudice confermano le nostre tesi difensive - commenta l'avvocato Flavio Nuti, che segue la causa per il Comitato no Gabelle -. Tutta la procedura, di accertamento, contestazione e verbalizzazione, funzioni esclusive di un pubblico ufficiale, “a pena di falsità delle stesse”, sono state svolte da una società privata. Nessuna legge, come dice il giudice, consente la delega di queste attività, e ciò determina la completa nullità di tutta la fase che va dalla rilevazione all'accertamento fino alla notifica delle sanzioni contestate. Ciò conferma le mie precedenti considerazioni circa il fatto che può essere individuata una responsabilità nella società che ha appaltato il servizio, avendo essa garantito la completa legittimità dello stesso».
Le responsabilità. «Personalmente - aggiunge Nuti - penso che non vi sia stata malafede da parte del Comune, anche se è emersa una irregolarità amministrativa, quanto meno nei tempi di pubblicazione delle delibere. E comunque non è il solo soggetto a cui addebitare la responsabilità poiché vi è una responsabilità in primis della società che ha noleggiato un apparecchio senza certificazione di conformità e taratura richieste dalla legge, ed ha gestito l'intera procedura previo pagamento di un corrispettivo a percentuale al di fuori delle garanzie di fede privilegiata; procedura che è appannaggio esclusivo delle pubbliche amministrazioni e dei suoi organi esecutivi, in particolare della polizia municipale».
L'avvocato ravvisa «un'altra responsabilità riguarda la prefettura, che non ha correttamente delimitato il tratto di strada interessato al controllo. Fra le motivazioni, infatti, si fa riferimento a una irregolarità del decreto prefettizio, in ordine alla corretta individuazione dei limiti chilometrici in entrambi i sensi di marcia sulla regionale 68». «Per non dire dell'irregolarità che il giudice rileva nei verbali redatti prima del rilascio del certificato di esecuzione a regola d'arte e taratura da parte della ditta avvenuto solo nel gennaio 2006».
Guerra e pace. Il Comitato “No gabelle” canta vittoria e promette battaglia, dopo aver teso la mano all'amministrazione comunale. L'avvocato Nuti insiste sulla via della mediazione. «Come già ribadito più volte, interpretando la volontà del Comitato, a fronte di una documentazione così ampia ed esaustiva, che evidenzia così gravi irregolarità, sarebbe opportuno che il Comune di Riparbella prendesse atto responsabilmente della decisione del giudice di pace, anche nell'interesse finanziario dell'amministrazione, e rinunciasse al contenzioso in atto».
La memoria è relativa al ricorso inoltrato da un automobilista contro un verbale del 23 novembre 2005, in merito a un'infrazione commessa nell'ottobre dello stesso anno. Nel corposo incartamento il giudice attribuisce all'amministrazione comunale di Riparbella un «comportamento ai limiti della slealtà processuale», poiché si è rifiutata di fornire la documentazione pubblica, come delibere e copia del contratto d'appalto, che peraltro i ricorrenti avevano già prodotto.
Le tre verità del Comune. Oltre a quest'eccezione procedurale, il giudice Coco entra nel merito esaminando le fasi del procedimento di installazione e gestione dell'autovelox, e rileva che il Comune espone tre diverse verità. 1) Nella memoria di costituzione l'amministrazione sostiene che l'intera fase dell'accertamento della violazione è stata espletata da un vigile urbano; 2) il vigile stesso, successivamente, nella lettera con cui risponde alla richiesta di informazioni da parte dei ricorrenti sulla procedura seguita, dichiara che tale attività è stata svolta da terzi, sotto il suo controllo; 3) infine, una terza versione contrastante con le procedenti: nella determina del responsabile del servizio dell'area amministrativa del Comune si stabilisce infatti che l'apposizione dei due autovelox era avvenuta per noleggio dalla società Centro servizi di Larciano, a cui era rimessa «l'integrale gestione delle procedure e degli adempimenti amministrativi». Affermando in sostanza che l'intero servizio era svolto dall'azienda aggiudicatrice senza oneri a carico dell'ente, il quale disponendo di un solo vigile urbano «non potrebbe accollarsi nemmeno in parte le operazioni complesse di controllo degli apparati, verbalizzazione e gestione del contenzioso».
Tutti gli attori in scena. Brevemente, ricordiamo che la querelle autovelox è scoppiata all'inizio del 2006, con la costituzione di un comitato popolare in difesa dei multati, il Comitato No Gabelle - viabilità sicura, animato da Paolo Bellini, che ha inoltrato quasi tremila ricorsi al giudice di pace di Cecina contro le multe comminate dal Comune di Riparbella dall'ottobre 2005 sulla via Salaiola Cecina-Volterra, in corrispondenza degli autovelox di Melatina e Fagiolaia. Il 18 maggio scorso la prima sentenza, che ha accolto i ricorsi, condannando il Comune a pagare le spese.
Censura al Centro servizi. Il giudice di pace, nelle sue motivazioni, sottolinea il fatto che lo strumento utilizzato, che era stato garantito dal Centro servizi come già tarato e a norma, è stato omologato in realtà soltanto cinque mesi dopo la sua entrata in funzione: nel febbraio 2006.
Inoltre il giudice indica come ulteriore irregolarità tutta la procedura relativa alla gestione di sottrazione dei punti dalla patente, gestita dalla società di Larciano, poiché quasi tutti i verbali sono stati elevati prima della data di aggiudicazione dell'appalto.
A questo proposito Coco aggiunge che la mancata pubblicazione all'Albo pretorio del Comune della delibera ne determina l'inesistenza.
Privato non è bello... Il nodo centrale delle argomentazioni del giudice riguarda insomma quattro aspetti, tra cui il principale verte sull'affidamento, chiavi in mano, dell'intera procedura a un soggetto privato. A cui segue, a caduta, il ritardo da parte del Comune della pubblicazione degli atti di affidamento; l'omologazione dello strumento di rilevazione successiva all'inizio dell'attività di controllo; la carenza di motivazioni del decreto prefettizio sulla deteminazione dei limiti di velocità sulla 68.
L'avvocato: sono le nostre tesi. «Le motivazioni del giudice confermano le nostre tesi difensive - commenta l'avvocato Flavio Nuti, che segue la causa per il Comitato no Gabelle -. Tutta la procedura, di accertamento, contestazione e verbalizzazione, funzioni esclusive di un pubblico ufficiale, “a pena di falsità delle stesse”, sono state svolte da una società privata. Nessuna legge, come dice il giudice, consente la delega di queste attività, e ciò determina la completa nullità di tutta la fase che va dalla rilevazione all'accertamento fino alla notifica delle sanzioni contestate. Ciò conferma le mie precedenti considerazioni circa il fatto che può essere individuata una responsabilità nella società che ha appaltato il servizio, avendo essa garantito la completa legittimità dello stesso».
Le responsabilità. «Personalmente - aggiunge Nuti - penso che non vi sia stata malafede da parte del Comune, anche se è emersa una irregolarità amministrativa, quanto meno nei tempi di pubblicazione delle delibere. E comunque non è il solo soggetto a cui addebitare la responsabilità poiché vi è una responsabilità in primis della società che ha noleggiato un apparecchio senza certificazione di conformità e taratura richieste dalla legge, ed ha gestito l'intera procedura previo pagamento di un corrispettivo a percentuale al di fuori delle garanzie di fede privilegiata; procedura che è appannaggio esclusivo delle pubbliche amministrazioni e dei suoi organi esecutivi, in particolare della polizia municipale».
L'avvocato ravvisa «un'altra responsabilità riguarda la prefettura, che non ha correttamente delimitato il tratto di strada interessato al controllo. Fra le motivazioni, infatti, si fa riferimento a una irregolarità del decreto prefettizio, in ordine alla corretta individuazione dei limiti chilometrici in entrambi i sensi di marcia sulla regionale 68». «Per non dire dell'irregolarità che il giudice rileva nei verbali redatti prima del rilascio del certificato di esecuzione a regola d'arte e taratura da parte della ditta avvenuto solo nel gennaio 2006».
Guerra e pace. Il Comitato “No gabelle” canta vittoria e promette battaglia, dopo aver teso la mano all'amministrazione comunale. L'avvocato Nuti insiste sulla via della mediazione. «Come già ribadito più volte, interpretando la volontà del Comitato, a fronte di una documentazione così ampia ed esaustiva, che evidenzia così gravi irregolarità, sarebbe opportuno che il Comune di Riparbella prendesse atto responsabilmente della decisione del giudice di pace, anche nell'interesse finanziario dell'amministrazione, e rinunciasse al contenzioso in atto».
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