Il Tirreno

Violenza sulle donne

Stuprano la compagna di scuola, assolti perché “hanno frainteso il consenso”. A Firenze ora si riapre il processo

di Ilaria Bonuccelli
Un manifesto di Amnesty International sulla campagna per cambiare anche in Italia la legge sullo stupro
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Un manifesto di Amnesty International sulla campagna per cambiare anche in Italia la legge sullo stupro

La procura generale della Corte d’Appello accoglie il ricorso della vittima

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FIRENZE. Francesca (nome di fantasia per tutelare la vittima) avrà un nuovo processo. Lo ha deciso il Procuratore generale della Corte d’appello di Firenze, Luigi Bocciolini. Francesca, dunque, non si deve rassegnare all’assoluzione dei ragazzi che l’hanno stuprata: non imputabili perché «hanno frainteso» il suo consenso. Anzi il suo diniego. Non hanno capito che lei non voleva fare sesso con loro, neppure quando li supplicava: “Smettela”.

Sin dall’inizio di questa vicenda la ricostruzione dell’avvocato Daniele Santucci, che si è costituto parte civile per Francesca, ha sempre sostenuto un’altra versione. La vittima nello stupro di gruppo non era troppo “disinibita”, ma sono violenti quelli che l’hanno costretta a un rapporto non consensuale nel giardino della casa di un’amica comune. L’aggressione, infatti, avviene a settembre del 2018. I compagni di scuola si riuniscono per una cena, pochi giorni prima della ripresa delle lezioni. Sono tutti maggiorenni (tranne uno, a cui mancano pochi giorni a 18 anni). C’è vino, un po’ di “erba”. Francesca beve un po’ più del dovuto. Si concede una canna. Poi non sta bene. Sale dalla taverna in giardino a prendere una boccata d’aria.

Fuori ci sono alcuni ragazzi, anche il suo ex di qualche mese prima. È tranquilla. Cerca di riprendersi. Ma - stando alla sua versione - i tre abusano di lei che neppure si regge in piedi. Il 17enne viene rinviato a giudizio dal tribunale dei minori di Firenze e ottiene la messa alla prova (con condizioni severe). I maggiorenni, invece, si trovano con un’imputazione coatta, dopo che il pm aveva chiesto l’archiviazione del caso. Anche il giudice per le udienze preliminari trova che i compagni di scuola non siano imputabili. Evidenzia che Francesca a giugno aveva avuto un rapporto intimo con uno dei due imputati e che tale rapporto era stato filmato dagli altri. «Lei non poteva non accorgersene», ribadisce il giudice visto che il video era stato filmato da vicino. Inoltre aggiunge: «La ragazza non aveva giudicato malizioso il fatto che gli altri la stessero guardando e questo non può non aver influito sulla “falsa” convinzione degli imputati rispetto alla libera disponibilità di Francesca a qualsiasi tipo di rapporto».

In sostanza, per il giudice i ragazzi che avrebbero obbligato Francesca ad atti sessuali non voluti non si possono condannare per stupro vista “la non piena credibilità della ragazza”, la “scarsa attendibilità delle sue dichiarazioni” che fanno pensare che sia «verosimile che il rapporto sessuale fosse iniziato con consenso implicito almeno con uno» dei ragazzi. Che sono stati tratti in inganno dalla «apparente disinvoltura di Francesca» che in precedenza avrebbe perfino accettato spettatori al suo precedente rapporto sessuale con uno di loro. Mai il giudice ha pensato che Francesca dicesse la verità quando ha cercato di giustificare gli “amici” che l’hanno filmata perché davvero non li credeva capaci di un atto in cattiva fede.

Vedremo, ora, che cosa ne penseranno i giudici di secondo grado. Il processo, infatti, si celebrerà di nuovo e nel merito. Il procuratore della Corte di Appello di Firenze non ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Santucci. Lo ha accolto, però, il procuratore generale della Corte di appello di Firenze, sollevando questioni di merito rispetto alla decisione del giudice di primo grado. Intanto ha citato la giurisprudenza prevalente della Cassazione che, negli ultimi dieci anni, ha stabilito che nei casi di violenza sessuale il consenso non si deve mai dare per scontato, né per acquisito tacitamente. Proprio a maggio 2023 la III sezione penale della Cassazione si è così espressa : ... «nei reati contro la libertà sessuale, il dissenso è sempre presunto, salva prova contraria». Inoltre - prosegue la sentenza - continuare ad attribuire alla vittima «l’onere di resistere all’atto sessuale che le viene imposto, quasi gravasse su di essa una “presunzione di consenso” agli atti sessuali da dover di volta in volta smentire» significherebbe confermare una «supina accettazione di stereotipi culturali ampiamente superati».

Non è un caso che il procuratore Bocciolini nell’atto con cui comunica di aver accolto il ricorso dell’avvocato Santucci fa riferimento esplicito al “Processo per stupro” del 1978. L’avvocata Tina Lagostena Bassi, costituita parte civile per una ragazza violentata da quattro uomini che volevano cavarsela pagandole 2 milioni per lo stupro di gruppo, nella sua arringa evidenziò (fra l’altro) «.. Solo se la donna viene trasformata in un'imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale. Io non voglio parlare di Fiorella, secondo me è umiliare venire qui a dire “non è una puttana”. Una donna ha il diritto di essere quello che vuole, senza bisogno di difensori. Io non sono il difensore della donna Fiorella. Io sono l'accusatore di un certo modo di fare processi per violenza».




 

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