La manifestazione
La sentenza smonta i dpcm: «Lockdown illegittimo», assolto chi era in strada
L’accusa era di aver violato le prescrizioni anti Covid. Il giudice: «Solo un atto di legge può limitare la libertà»
CASCINA. Il lockdown del marzo 2020? Illegittimo. La dichiarazione di stato di emergenza e gli atti successivi? Sempre illegittimi. È una sentenza che mette sulla graticola dei dubbi costituzionali quella del Tribunale di Pisa sulle misure adottate dall’allora governo Conte in tema di lotta al Covid. Provvedimenti che attraverso i Dpcm dal marzo 2020 hanno scandito e definito in perimetri sempre più stretti le libertà personali. La salute come bene superiore da tutelare a scapito della libera scelta di uscire per fare una passeggiata. Ora un giudice scrive che le violazioni ai divieti degli spostamenti imposti con il decreto dello stato di emergenza del marzo 2020 non configurano un reato.
E aggiunge che uk Dpcm dell’8 marzo di un anno fa e quelli successivi sono stati una evidente restrizione della libertà. Lo sostiene il giudice onorario Lina Manuali nelle motivazioni con cui ha assolto dall’accusa di inosservanza ai provvedimenti dell’autorità (articolo 650 del codice penale) un 38enne e un 23enne fermati in scooter a Cascina il 19 marzo 2020 durante un controllo dei carabinieri. Stando al Dpcm per contenere il Covid i due non avevano motivo di stare fuori dalle loro abitazioni. Non c’erano esigenze di lavoro, di salute o emergenze particolari. Difesi dall’avvocato Massimo Parenti, i due sono stati, però, condannati a quattro mesi per resistenza a pubblico ufficiale per la fuga dopo l’alt sulla Tosco Romagnola.
Un’assoluzione pronunciata con la formula «perché il fatto non sussiste» quella del Tribunale pisano sul punto della presenza fuori casa senza validi motivi. «Solo un atto avente forza di legge e non un atto amministrativo, come è il Dpcm, può porre limitazioni a diritti e libertà costituzionalmente garantiti» scrive la dottoressa Manuali. Che aggiungre: «La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi – scrive il giudice –. A fronte della illegittimità della delibera devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19».
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