Attenzione
Multe a chi vende i nostri numeri senza permesso
Il responsabile del Registro delle Opposizioni
svela come colpire chi fa telemarketing selvaggio
Tre miliardi di verifiche da quando è entrato in funzione, nel 2011. Eppure non basta il Registro delle opposizioni a salvare gli italiani dall’assalto del marketing selvaggio. Per bloccare le telefonate commerciali. Per molti abbonati, l’elenco speciale del ministero dello Sviluppo economico, gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni, non è uno scudo efficace. Tutela poco i numeri fissi - si lamentano gli abbonati che sono “perseguitati” anche dopo l’iscrizione - e non consente l’iscrizione dei cellulari. Maurizio Pellegrini, direttore della Fondazione, obietta. Ci si può difendere dai molestatori telefonici. E si può anche multare chi faccia un «commercio illecito» dei nostri numeri di telefono. Multa a chi li vende e a chi li compra, se manca il consenso dell’utente.
Ingegner Pellegrini, ci dice chi dà ai call center l’autorizzazione a chiamarci sul telefono di casa o sul cellulare?
«La normativa è chiara. I numeri fissi che compaiono nell’elenco telefonico possono essere contattati direttamente, salvo revoca espressa del consenso; se non sono in elenco e sono riservati possono essere chiamati solo dietro consenso dell’utente. E il consenso deve essere documentato per scritto. Per i cellulari avviene il contrario dei numeri fissi pubblici: non possono essere chiamati, a meno che non esista il consenso dell’interessato».
Perché il Registro delle Opposizioni accetta solo l’iscrizione dei numeri fissi?
«Perché sono quelli che possono essere contattati direttamente, senza consenso. Quindi, per non essere più chiamati devono essere inseriti in questo elenco speciale che deve essere consultato ogni 15 giorni dalle società di telemarketing. Le società che usano il telefono per promuovere offerte commerciali devono avere liste aggiornate di numeri: devono sapere chi possono e non possono chiamare perché hanno (ancora) il consenso a farlo».
Ma migliaia di utenti sostengono di ricevere chiamate anche dopo essersi iscritti al Registro delle Opposizioni.
«Se questo accade, l’abbonato deve inviare una segnalazione sia al Garante della Privacy che all’Autorità giudiziaria perché c’è un trattamento illecito dei dati personali. Dopo l’iscrizione al Registro nessuno li può più contattare. Ma stiamo parlando di numeri fissi».
L’abbonato dovrà prima dimostrare di aver comunicato di non voler più ricevere telefonate. Come deve fare?
«Intanto iniziamo a spiegare come si comunica l’opposizione alle telefonate commerciali».
Bene: come si comunica l’opposizione a ricevere telefonate pubblicitarie?
«La legge non indica una modalità specifica. Dovrebbe bastare la comunicazione a voce, la dichiarazione telefonica: chi ci chiama dovrebbe registrare e riportare la nostra volontà».
Ma come dimostrare di aver detto a voce di non voler più essere disturbati?
«In verità per il Codice della Privacy l’onere della prova è invertito. Tocca a chi ci telefona dimostrare che non abbiamo chiesto di non essere più disturbati».
A voce non funziona mai.
«C’è sempre il modulo che si può scaricare sul sito della Fondazione Bordoni o sul sito del Garante della Privacy. Deve essere compilato e inviato alla società che detiene i nostri dati. L’importante è sapere chi è. Saperlo è un nostro diritto».
Quali sono i diritti dell’abbonato “molestato” ?
«Sono quelli elencati dall’articolo 7 del Codice della Privacy. Ha diritto a sapere chi sta chiamando e per conto di chi, come ha ottenuto il nostro consenso all’uso commerciale del nostro numero. E ha diritto a sapere che, pur avendo dato il consenso, lo può sempre revocare. Chi ci telefona è obbligato a comunicarci questi dati».
Perché è importante sapere come è stato acquisito il nostro consenso all’utilizzo del numero di telefono a scopi commerciali?
«Lo spiego subito. Quando acquistiamo un prodotto, sigliamo un contratto, sottoscriviamo un accordo per avere una tessera a punti siamo chiamati a barrare le clausole per il trattamento dei dati personali. La società ci chiede l’autorizzazione a utilizzare i nostri dati, l’autorizzazione al trattamento dei nostri dati per finalità commerciali come condizione per aderire al servizio. E spesso ci chiede anche la possibilità di cedere a terzi, ad altre società, i nostri dati per fini commerciali. È su questo punto che si deve appuntare la nostra attenzione».
Insomma, dobbiamo capire se i nostri numeri di telefono sono stati venduti da chi ci ha fatto una tessera. E a chi sono stati venduti.
«Dobbiamo capire questo e, soprattutto, dobbiamo capire se chi ha venduto il nostro numero aveva la nostra autorizzazione a farlo. Se sappiamo di aver dato il nostro numero per la carta del supermercato e ci chiama una profumeria, dobbiamo chiedere a questo nuovo soggetto (la profumeria) come ha ottenuto il nostro contatto. Se dice di averlo acquistato e noi non avevamo dato l’autorizzazione alla vendita, scatta una multa per tutti: per chi ha venduto il numero e per chi l’ha comprato».
Ma se chi ci telefona si rifiuta di fornirci questi dati?
«Non può. Se lo fa, ci si appunta l’orario della chiamata, il numero e si denuncia al Garante della Privacy e all’autorità giudiziaria. Così si rintraccia lo stesso».
Questo è importante ma non fa funzionare meglio il Registro delle opposizioni.
«Ma il Registro funziona. Molti dicono di no perché non si occupa di cellulari. Però ha già gestito oltre 6 milioni di pratiche da quando è nato. Inoltre, dà risposte entro un giorno lavorativo e ha un risponditore automatico 24 ore su 24».
Eppure, le telefonate aumentano. Anche da call center stranieri.
«Ci sono, in effetti, call center che si sono trasferiti all’estero, in Romania, Slovenia e Albania. Così a febbraio 2015 l’Italia ha stretto un accordo di collaborazione con questo Paese per agevolare le indagini. Ma la normativa non tutela sempre chi riceve le chiamate».
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