Il Tirreno

La decisione

Piombino, cinghiale gli distrugge l’auto: il giudice condanna la Regione

di Matteo Scardigli

	Un incidente di un’auto contro un cinghiale: la polizia rallenta il traffico (foto archivio)
Un incidente di un’auto contro un cinghiale: la polizia rallenta il traffico (foto archivio)

Il risarcimento è di solo 1.544 euro contro un danno di 17.034,23 euro. L’auto nel frattempo è stata venduta: la cifra serve solo a “riparare la perdita”

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PIOMBINO. Non è una cifra da far tremare i polsi quella riconosciuta dal tribunale a un cittadino piombinese, ma quello che conta è il principio. È il settembre 2024, sono più o meno le 21 di un giovedì. Un trentatreenne (all’epoca) sta guidando – entro il limite, verrà accertato – lungo via della Base Geodetica, in direzione Piombino-Riotorto, per andare al lavoro in compagnia di un amico e collega. All’improvviso, dalla vegetazione a lato della via (siamo al confine con una zona paludosa/acquitrinea ma non c’è una recinzione), compare un cinghiale di grosse dimensioni che invade la carreggiata di pertinenza correndo a gran velocità. L’impatto è inevitabile.

La Kia Sportage colpisce l’animale e arresta la propria corsa al centro della corsia di marcia, con gli airbag esplosi, piena di fumo, il parabrezza infranto e la porta del conducente bloccata. Il passeggero scende e aiuta l’altro a uscire, i due provvedono a mettere in sicurezza il veicolo spostandolo sul bordo della strada e chiamano i carabinieri, che procedono a effettuare i necessari rilievi. Arriva il carroattrezzi, recupera la macchina e la porta in officina, che per i danni subiti farà un preventivo di 17.034,23 euro.

Il 33enne viene portato al pronto soccorso per i dovuti accertamenti, dai quali risulta – per fortuna – solo una policontusione senza ulteriori conseguenze. Il cinghiale, scaraventato nella vegetazione, sulle prime pare sia morto sul colpo – verrà poi accertato che non è così – a seguito dell’urto; verrà rimosso il giorno dopo. Si apre una causa civile. Pochi giorni dopo l’uomo, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Napoleoni, fa pervenire a Regione (il contenimento e il controllo numerico degli ungulati sono regolati da una legge regionale) e Provincia (la Geodetica è “strada provinciale 40”) formale richiesta di risarcimento alla quale risponde la sola Regione, declinando ogni responsabilità in ordine ai danni. In punto di diritto, l’avvocato del conducente sostiene che la responsabilità dell’evento dannoso vada ascritta interamente alla Regione ai sensi dell’articolo 2052 del codice civile in quanto l’ente è titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica. Il giudice Alberto Cecconi ne conviene, rileva la correttezza della notifica dell’atto di citazione e dichiara la contumacia della Regione confermando la prima udienza.

Di udienze, tra autunno e inverno 2025, ne vengono celebrate tre. Vengono ascoltati i testimoni e, dato che il 33enne ha venduto l’auto, c’è da sciogliere il nodo dell’eventuale compensatio lucri cum damno: se un fatto illecito o un inadempimento provoca sia un danno che un vantaggio economico al danneggiato, il vantaggio economico va sottratto dall'ammontare totale del risarcimento dovuto (il risarcimento serve a riparare la perdita, non a far guadagnare la vittima). A febbraio di quest’anno viene disposta la consulenza tecnica d’ufficio (Ctu). A luglio, istruita la causa tramite prove documentali e testimoniali nonché tramite la Ctu, all’esito della discussione Cecconi prende la sua decisione: la domanda è fondata e merita accoglimento. Cardine del giudizio è la sentenza 7969/2020 della Cassazione civile, che ha ribaltato il precedente orientamento: l’articolo 2052 del codice civile, che disciplina il “danno cagionato da animali”, si ritiene applicabile anche alla fauna selvatica – non solo agli animali domestici – e la Regione viene individuata quale unico soggetto legittimato passivo. Spetta al danneggiato provare che la condotta dell'animale (il cinghiale, in questo caso) sia stata la “causa” del danno: c’è la relazione del Norm. La Regione, invece, non essendosi costituita, non fornisce prova liberatoria.

Cecconi si pronuncia pochi giorni fa in primo grado: accerta e dichiara la responsabilità della Regione nella causazione del sinistro e la condanna a pagare un risarcimento 1.544 euro oltre interessi, e al pagamento di compensi e spese di lite: poco meno di 3mila euro. La Regione potrà eventualmente rivalersi nei confronti di altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno.


 

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