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Firenze, il Tar vieta le borse gioiello nelle vetrine di Ponte Vecchio: la motivazione

Firenze, il Tar vieta le borse gioiello nelle vetrine di Ponte Vecchio: la motivazione

Respinto il ricorso presentato da Graziella Braccialini spa

18 aprile 2024
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FIRENZE. Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento del 5 aprile 2023 col quale il Comune di Firenze aveva vietato a Graziella Braccialini spa la vendita di borse gioiello nel proprio negozio di Ponte Vecchio.

«Le borse gioiello – affermano i giudici nella sentenza – per quanto pregiate non sono assimilabili nella categoria oggetti preziosi. Alla luce di questa decisione, il negozio Braccialini su Ponte Vecchio potrà continuare a vendere i gioielli del marchio, ma non potrà tornare a vendere anche le celebri borse. Al momento non è chiaro se l’azienda, attraverso i suoi legali, deciderà di impugnare le decisione davanti al Consiglio di Stato. Secondo i giudici del Tar, sulla base del “Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico”, «l’oggetto prezioso può in parte essere formato da metallo comune o da componenti non metalliche, ma tali elementi devono esistere per ragioni tecniche o ornamentali». «Ebbene – si conclude nel provvedimento – una borsa, per quanto già pregiata di per sé e per quanto possa essere ancor più impreziosita da un gioiello, ha le componenti di pelletteria che ne rappresentano, all’evidenza, la struttura portante (che, per l’appunto, fa sì che si tratti di una borsa) e che, dunque, secondo il comune apprezzamento, non possono avere una funzione servente del gioiello». Nel giudizio si erano costituiti, oltre al Comune di Firenze, l’Associazione Ponte Vecchio insieme alla Confcommercio Imprese per l’Italia delle province di Firenze e Arezzo, assistite dall’avvocato Pier Ettore Olivetti Rason, che esprime «grande soddisfazione per la sentenza emessa dal Tar Toscana che ha recepito in toto le argomentazioni giuridiche del nostro studio, ritenendo che la questione della non assimilabilità delle borse Braccialini ad oggetti preziosi fosse a tal punto pregiudiziale ed assorbente da non necessitare l’esame delle ulteriori censure mosse dalla Braccialini».

«La finalità del provvedimento di divieto di prosecuzione di attività emesso dal Comune di Firenze – aggiunge il legale, che assiste l’Associazione insieme all’avvocato Gian Paolo Olivetti Rason – non è volta a penalizzare l’iniziativa imprenditoriale, bensì a contemperarla con l’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita, di tutelare il centro storico della città e le sue secolari tradizioni; nel caso di specie, si tratta di una tradizione che risale almeno al 1593 (anno in cui fu emanato un Bando del Granduca Ferdinando I de’ Medici, prodotto agli atti del giudizio, dal quale ebbe avvio l’insediamento dei gioiellieri sul Ponte). Tale finalità è stata ribadita dai giudici del Tar che hanno fornito, in linea con le argomentazioni esposte nella memoria di costituzione redatta dal nostro studio, un’interpretazione letterale delle norme in materia di “oggetti preziosi”, che sono, come correttamente chiarito anche dal Comune di Firenze a più riprese, gli oggetti che comunemente vengono definiti come “gioielli”».

«Soddisfazione» è stata espressa anche da Giuditta Biscioni, presidente Associazione Ponte Vecchio. Sul caso è intervenuta anche l’assessora e candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro: «Siamo soddisfatti della decisione, è coerente e in linea con la nostra idea di commercio. Per il presidente di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, la sentenza tutela il patrimonio della città.

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