Licenziata per sabotaggio e poi risarcita: la strana storia di una lavoratrice in Toscana – Cosa è emerso in tribunale
Il tribunale ha ricostruito l’intera vicenda, evidenziando l’assenza di prove sulle accuse e il mancato rispetto dell’iter disciplinare: per la lavoratrice arrivano così il riconoscimento delle retribuzioni non pagate, il risarcimento fino alla scadenza del contratto e il rimborso delle spese legali
CECINA. Licenziata per «un atto di sabotaggio». L’accusa? Aver stretto un accordo illecito con un cliente dell’azienda per danneggiare il datore di lavoro. Peccato che quelle accuse non fossero dimostrate e mancasse pure la «preventiva contestazione disciplinare». Per questo il tribunale del lavoro di Livorno nelle scorse settimane ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un’operaia di Cecina assunta in un’impresa con sede a Roma con un contratto a tempo determinato, condannando quest’ultima a risarcirla e a pagare anche le retribuzioni arretrate. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice del lavoro Sara Maffei, che ha accolto integralmente il ricorso della dipendente, assistita dagli avvocati Bruno e Stefano Neri.
Il licenziamento
La donna – cecinese, ma originaria di Milano – era stata assunta il 15 ottobre dell’anno scorso con un contratto temporaneo, in scadenza il 31 gennaio, con la qualifica di operaia generica e inquadramento al livello C1 del contratto collettivo del settore ausiliari. Dopo appena un mese, il 14 novembre, il rapporto era stato interrotto con un licenziamento per giusta causa. Solo quattro giorni più tardi, il 18, ha ricevuto la lettera nella quale l’azienda le contestava un presunto «atto di sabotaggio», sostenendo che avrebbe instaurato un accordo illecito con un proprio cliente per arrecare un danno all’impresa e ottenere vantaggi personali.
«Nessuna prova»
La società, tuttavia, non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace. Secondo il tribunale ciò ha comportato la totale assenza di prove a sostegno delle accuse rivolte alla dipendente. La giudice evidenzia inoltre come il datore non abbia dimostrato di aver rispettato il procedimento disciplinare previsto dalla legge. La donna aveva infatti sostenuto di non aver mai ricevuto una contestazione degli addebiti prima del licenziamento. Nella sentenza viene ricordato come, in casi simili, spetti sempre al datore provare l’esistenza della giusta causa e il corretto svolgimento dell’iter disciplinare.
Il risarcimento
Accertata l’illegittimità del provvedimento, la giudice civile ha condannato la società a corrispondere alla lavoratrice un risarcimento pari alle retribuzioni che avrebbe percepito dal giorno del licenziamento fino alla naturale scadenza del contratto, il 31 gennaio scorso, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria. Chiaramente, essendo il contratto comunque scaduto, non potrà essere riassunta. Maffei ha inoltre riconosciuto il diritto al pagamento dello stipendio relativo al mese di ottobre, che non era stato corrisposto, sempre con gli interessi e la rivalutazione. Infine la società dovrà pagare le spese legali anticipate dall’operaia, liquidate in 3.504,15 euro, oltre al rimborso forfettario, all’Iva e ai contributi previdenziali.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
