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Il caso

Capannori, auto indispensabile per le cure: revocato il fermo amministrativo

di Pietro Barghigiani
Capannori, auto indispensabile per le cure: revocato il fermo amministrativo

La vittoria di un invalido civile contro l’Agenzia delle Entrate

01 maggio 2024
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CAPANNORI. Le multe ci sono e neanche poche. Così come è evidente e certificata la condizione di invalido. Con un dettaglio che cambia la storia, tra le migliaia, finita all’Agenzia delle Entrate e Riscossione: l’auto per il plurisanzionato è un mezzo indispensabile per potersi curare. Tradotto: il fermo amministrativo va revocato.

È la decisione presa dal Tribunale sul ricorso presentato da un sessantenne capannorese assistito dall’avvocato Emanuele Fusi. È il 16 febbraio scorso quando l’uomo, invalido all’85 per cento, viene a sapere che la sua auto è stata colpito da fermo amministrativo. Non può circolare per quelle che un tempo venivano battezzate ganasce fiscali. Una sorta di stop a distanza, senza mettere i ceppi alle ruote, per invitare i debitori a saldare i conti con l’allora Equitalia. L’uomo si rivolge al legale e impugna il provvedimento che lo priverebbe dell’unico mezzo usato per spostarsi.

Si legge nell’ordinanza che «appare ragionevole presumere un mero errore materiale di parte del ricorrente consistente nella mancata compilazione del modello F3 – Istanza di annullamento del preavviso cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso di persone diversamente abili – richiamato da parte convenuta il quale riporta che la cancellazione del fermo amministrativo può essere richiesta in forza di produzione del “fronte del contrassegno auto “Parcheggio per disabili” rilasciato dal Comune prima della data di notifica del preavviso o della trascrizione del fermo e in corso di validità».

Occorre allegare anche l’autocertificazione compilata di cui si fornisce il relativo modello del veicolo.

«Tali requisiti, dunque, ossia il contrassegno auto “Parcheggio per disabili” da rilasciarsi prima della trascrizione del fermo e in corso di validità fino al 2025 sono entrambi sussistenti» prosegue il giudice che, sulla base degli atti presentati dall’avvocato arriva alla conclusione che «appare evidente il pericolo di un attuale pregiudizio ai danni del ricorrente a causa della mancata possibilità di utilizzo del veicolo stesso, essendo quest’ultimo essenziale al fine di provvedere al proprio sostentamento quotidiano e al fine di esercitare il suo diritto primario assoluto alla salute, emergendo dagli atti che il medesimo ricorrente abita da solo e ha serie problematiche deambulare con necessità di recarsi frequentemente presso strutture mediche».

La naturale conseguenza delle argomentazioni del Tribunale ha portato alla revoca del fermo amministrativo. Soddisfazione viene espressa dall’avvocato Fusi: «È un’ordinanza rivoluzionaria a favore dei disabili. Il fermo era stato disposto dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione, nonostante la copiosa documentazione comprovante la grave invalidità inviata prima dell’iscrizione del fermo stesso. Una vittoria per tutti gli oppressi»l

Pietro Barghigiani

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